Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
TITOLO V
Sanità
CAPO I
Servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Art. 88
Organi della rete pediatrica toscana. Modifiche all’articolo 33 bis 1 della l.r. 40/2005
1. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 33 bis 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente:
“
d) il direttore del dipartimento competente per l’area pediatrica dell’AOU Meyer IRCCS;
”.2. La lettera e) del comma 5 dell’articolo 33 bis 1 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“
e) il direttore del dipartimento competente per le professioni sanitarie dell’AOU Meyer IRCCS;
”.Art. 89
Indennità e rimborso spese. Modifiche all’articolo 49 octies della l.r. 40/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 49 octies della l.r. 40/2005 le parole: “
in applicazione dell’
articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
” sono soppresse.
articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 Art. 90
Bilancio. Modifiche all’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005
1. Al comma 5 dell’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.CAPO II
Soccorso alpino e speleologico. Modifiche alla l.r. 18/2024
Art. 91
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 18/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico), le parole: “
Soccorso alpino e speleologico toscano
” sono sostituite dalle seguenti: “
Soccorso alpino e speleologico Toscana
”.CAPO III
Prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile. Modifiche alla l.r. 53/2025
Art. 92
Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 53/2025
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 2025, n. 53 (Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile), è sostituita dalla seguente:
“
d) un direttore di centrale operativa 118, per ciascuna azienda unità sanitaria locale;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



