Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
TITOLO IV
Tutela dell’ambiente, energia, difesa del suolo e governo del territorio
CAPO I
Tutela dell’ambiente
SEZIONE I
Rifiuti e bonifiche. Modifiche alla l.r. 25/1998
Art. 49
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Abrogazione dell’articolo 6 bis della l.r. 25/1998
1. L’articolo 6 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è abrogato.
Art. 50
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Abrogazione dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998
1. L’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 51
Certificazione di avvenuta bonifica. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. Al comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 le parole: “
dalla Regione
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’autorità competente
”.Art. 52
Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 25/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 25/1998 le parole: “
all’art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto,
”, sono sostituite dalle seguenti: “
”.2. Al comma 2 bis dell’articolo 19 della l.r. 25/1998 , le parole: “
nonché all’
articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti)
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti)nonché dalla parte quarta, titolo III bis dello stesso
”.Art. 53
Interventi di bonifica. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 25/1998
1. Al comma 10 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 , le parole: “
10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)
” sono sostituite dalle seguenti: “
2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 )
”.2. Al comma 11 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 , le parole: “
da parte della Regione
”, sono sostituite dalle seguenti: “
da parte dell’autorità competente
”.Art. 54
Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi. Abrogazione dell’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998
1. L’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 55
Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Abrogazione dell’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998
1. L’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 56
Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni. Modifiche all’articolo 28 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 5 dell’articolo 28 bis della l.r. 25/1998 , le parole: “
effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.r. 25/1998 , articolo 5, comma 1, lett. e bis) – Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario
” sono sostituite dalle seguenti: “
effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, nonché secondo le modalità, le priorità temporali ed il piano finanziario
”.Art. 57
Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 30 bis. Abrogazione dell’articolo 31 bis della l.r. 25/1998
1. L’articolo 31 bis della l.r. 25/1998 è abrogato.
SEZIONE II
Valutazioni e autorizzazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010
Art. 58
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) le parole: “
di cui all’articolo 73 bis
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui agli articoli 73 bis e 73 quinquies
”.Art. 59
Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all’articolo 45 ter della l.r. 10/2010
1. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 45 ter della l.r. 10/2010 le parole: “
di cui all’articolo 73 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui agli articoli 73 bis e 73 quinquies
”.Art. 60
Norma transitoria. Abrogazione dell’articolo 72 septies della l.r. 10/2010
1. L’articolo 72 septies della l.r. 10/2010 è abrogato.
Art. 61
Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA. Modifiche all’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 le parole: “
e a procedure di VIA ai sensi del
d.lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
d.lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionalee alla procedura di VIA, ai sensi del
d.lgs. 152/2006 , entrambe di competenza regionale
”.
d.lgs. 152/2006 , entrambe di competenza regionale2. Il comma 2 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge, secondo quanto stabilito all’
articolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.
”.
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge, secondo quanto stabilito all’
articolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.3. Al comma 6 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 le parole: “
trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
centoventi giorni
” e le parole “
, fatti salvi i casi di eventuale sospensione a favore del proponente ai sensi dell’
articolo 24, comma 4, del d. lgs 152/2006
” sono soppresse.
articolo 24, comma 4, del d. lgs 152/2006 4. Al terzo periodo del comma 8 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2020 le parole: “
entro il termine di novanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti “
entro i termini massimi di sospensione previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 decorrenti
”.
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 decorrenti5. Dopo il comma 8 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
8 bis. In applicazione dell’
articolo 9 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024 , nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, lettera z)
del d.lgs. 190/2024 sottoposti a VIA, che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento, le valutazioni ambientali sono circoscritte all’impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.
”.
articolo 9 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024 , nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, lettera z)
del d.lgs. 190/2024 sottoposti a VIA, che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento, le valutazioni ambientali sono circoscritte all’impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.6. Dopo il comma 9 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
9 bis. Nei casi previsti dall’articolo 45 ter, il presente articolo si applica anche alle procedure di VIA di competenza degli enti parco regionali nel rispetto delle disposizioni organizzative dei rispettivi ordinamenti.
”.7. I commi 10 e 11 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 sono abrogati.
SEZIONE III
Impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011
Art. 62
Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), le parole: “
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)
” sono sostituite dalle seguenti: “l
egge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 )
”.Art. 63
Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2011
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 49/2011 , le parole: “
” sono sostituite dalle seguenti: “
”.
CAPO II
Risorse geotermiche ed energia
SEZIONE I
Risorse derivanti da contributi e canoni geotermici. Modifiche alla l.r. 45/1997
Art. 64
Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1997
1.
Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea la parola: “
destinate
” è sostituita dalla seguente: “
ripartite
”;b) alla lettera a) le parole: “
assegnandole alla Fondazione Toscana Geotermia
” sono sostituite dalle seguenti: “
a favore dei comuni delle aree geotermiche
”.SEZIONE II
Energia. Modifiche alla l.r. 39/2005
Art. 65
Governo del territorio in funzione di attività energetiche. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2005
1. I commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono abrogati.
Art. 66
Autorizzazione unica. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/2005
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 le parole: “
dell’articolo 269, comma 14,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’articolo 272
”.2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 è abrogata.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 dopo le parole: “
metri cubi
” sono inserite le seguenti: “
o 10 metri cubi se a destinazione commerciale
”.4. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 è abrogata.
Art. 67
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 , le parole: “
e alle procedure di VIA ai sensi del
d.lgs. 152/2006 ,
” sono sostituite dalle seguenti: “
d.lgs. 152/2006 ,e alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, di seguito “VIA”
.2. Il comma 2 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 , secondo quanto stabilito all’
articolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.
”.
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 , secondo quanto stabilito all’
articolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
2 bis. Nel caso di istanza di verifica di assoggettabilità si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo,
del d.lgs. 190/2024 .
”.
del d.lgs. 190/2024 .4. Al comma 3 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 le parole: “
La struttura AUE
” sono sostituite dalle seguenti: “
Nei casi di istanza di VIA e di AUE, la struttura AUE
”.5. Il comma 4 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
4. Nei casi di cui al comma 3, entro dieci giorni dall’esito della consultazione di cui all’
articolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo
articolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo svolgimento della procedura di VIA di cui all’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
”.6. Il comma 5 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
5. Gli esiti della VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE secondo le modalità indicate dall’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
”.7. Il comma 6 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è abrogato.
Art. 68
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Modifiche all’articolo 13 quater della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 le parole: “
alle procedure di VIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla procedura di VIA
” e dopo le parole: “
di aver già presentato
” sono inserite le seguenti: “
o di presentare contestualmente
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
1 bis. Nel caso di istanza di verifica di assoggettabilità di competenza statale e di AUE di competenza regionale si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo,
del d.lgs. 190/2024 .
”.
del d.lgs. 190/2024 .3. Il comma 2 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
2. Nei casi di cui al comma 1, entro dieci giorni dall’esito della consultazione di cui all’
articolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo svolgimento della procedura di VIA cui all’
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .
”.
articolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo svolgimento della procedura di VIA cui all’
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .4. Il comma 3 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
3. Gli esiti della VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE, secondo le modalità indicate dall’
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .
”:
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .5. Il comma 4 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è abrogato.
Art. 69
Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Modifiche all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 le parole: “
Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento di tali impianti termici.
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento di tali impianti termici sono definite dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.
”.Art. 70
Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Modifiche all’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
1. Al comma 8 dell’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 le parole: “
all’articolo 21 del regolamento
” sono sostituite dalla seguente: “
dal regolamento
”.CAPO III
Cave e torbiere. Modifiche alla l.r. 35/2015
Art. 71
Sospensione e decadenza dell’autorizzazione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 35/2015
1. Al comma 2 ter dell’articolo 21 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ), le parole: “
comma 5,
” sono soppresse.CAPO IV
Governo del territorio
SEZIONE I
Governo del territorio. Modifiche alla l.r. 65/2014 . Abrogazione l.r. 31/2020
Art. 72
Norme procedurali per gli atti di governo del territorio. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 65/2014
1.
Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) e alla lettera e) la parola: “
34
” è soppressa;b) alla lettera f) le parole: “
agli articoli 34 e 35
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 35
”.Art. 73
Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 65/2014
1. Al comma 14 dell’articolo 23 della l.r. 65/2014 le parole: “
dell’articolo 34 e
” sono soppresse.Art. 74
Varianti mediante approvazione del progetto. Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 65/2014
1. L’articolo 34 della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 75
Partecipazione della Regione ai procedimenti di programmazione e pianificazione dei porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale. Sostituzione dell’articolo 44 della l.r. 65/2014
1. L’articolo 44 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 44 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di programmazione e pianificazione dei porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale
1. Ai fini del rilascio dell’intesa della Regione ai sensi dell’
articolo 5, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) per l’approvazione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale (DPSS), la Giunta regionale verifica la coerenza della proposta del DPSS adottato, corredata dal parere del comune interessato, con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale.
articolo 5, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) per l’approvazione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale (DPSS), la Giunta regionale verifica la coerenza della proposta del DPSS adottato, corredata dal parere del comune interessato, con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale.2. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi vincolanti proposti dalla Giunta regionale, ad esito del procedimento di cui al comma 1. A seguito di tale approvazione, il Presidente della Giunta regionale esprime l’intesa entro il termine di cui all’
articolo 5, comma 1 bis, della l. 84/1994 .
articolo 5, comma 1 bis, della l. 84/1994 .3. Nell’ambito del procedimento per l’approvazione del piano regolatore portuale (PRP) disciplinato dall’
articolo 5, comma 2 bis, della l. 84/1994 , la Giunta regionale, con deliberazione, si pronuncia, entro il termine di cui al medesimo articolo, in merito alla coerenza di quanto previsto nel PRP adottato, riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali, con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e del PIT relativi a tali aree sulle quali le previsioni del PRP possono avere impatto.
”.
articolo 5, comma 2 bis, della l. 84/1994 , la Giunta regionale, con deliberazione, si pronuncia, entro il termine di cui al medesimo articolo, in merito alla coerenza di quanto previsto nel PRP adottato, riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali, con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e del PIT relativi a tali aree sulle quali le previsioni del PRP possono avere impatto.Art. 76
Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Abrogazione dell’articolo 44 bis della l.r. 65/2014
1. L’articolo 44 bis della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 77
Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Abrogazione dell’articolo 44 ter della l.r. 65/2014
1. L’articolo 44 ter della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 78
Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 65/2014
1. Alla fine del comma 2 bis dell’articolo 99 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “
Tale
mutamento non comporta la corresponsione del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria.
”.Art. 79
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Modifiche all’articolo 142 della l.r. 65/2014
1. Il comma 13 dell’articolo 142 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui al
capo IV della l. 241/1990 , salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento e sugli elaborati progettuali oggetto della medesima domanda di permesso di costruire siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa e rilasciati dalle autorità preposte alla gestione dei predetti vincoli. Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, lo sportello unico rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego, oppure, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
”.
capo IV della l. 241/1990 , salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento e sugli elaborati progettuali oggetto della medesima domanda di permesso di costruire siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa e rilasciati dalle autorità preposte alla gestione dei predetti vincoli. Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, lo sportello unico rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego, oppure, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).Art. 80
Determinazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche all’articolo 184 della l.r. 65/2014
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 184 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “
, fermo restando quanto previsto all’articolo 99, comma 2 bis
”.Art. 81
Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Modifiche all’articolo 191 della l.r. 65/2014
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 191 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “
, fermo restando quanto previsto all’articolo 99, comma 2 bis
”.Art. 82
Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia. Modifiche all’articolo 193 della l.r. 65/2014
1. Al comma 7 bis dell’articolo 193 della l.r. 65/2014 le parole: “
mediante il sistema informativo di cui all’articolo 215 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
, per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo ai sensi del comma 6, mediante il sistema informativo di cui all’articolo 215 bis, secondo le modalità previste con apposita deliberazione della Giunta regionale
”.Art. 83
Accertamento di conformità per altri interventi abusivi. Modifiche all’articolo 209 bis della l.r. 65/2014
1. Alla lettera a) del comma 10 dell’articolo 209 bis della l.r.65/2014 le parole: “
all’articolo 135
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 200
”.Art. 84
Monitoraggio dell’abusivismo edilizio. Sostituzione dell’articolo 215 bis della l.r. 65/2014
1. L’articolo 215 bis della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 215 bis - Monitoraggio dell’abusivismo edilizio
1. La Regione svolge un monitoraggio sull’abusivismo edilizio rilevato dalle amministrazioni competenti e sui relativi procedimenti sanzionatori.
2. Per lo svolgimento del monitoraggio di cui al comma 1, la Giunta regionale sviluppa e gestisce, d’intesa con le associazioni rappresentative dei comuni, delle province e della città metropolitana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale, per la trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 193, comma 7 bis, relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i dati da trasmettere, assicurandone l’uniformità a livello regionale, e definisce le modalità tecniche di trasmissione, raccolta, consultazione e conservazione, nonché le misure di sicurezza e protezione dei dati stessi.
4. La Regione è titolare dei trattamenti inerenti alle attività necessarie all’implementazione e alla gestione del sistema informativo di cui al comma 2, in relazione alle quali garantisce la riservatezza e integrità dei dati, la disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento coinvolti.
5. I comuni alimentano il sistema informativo di cui al comma 2 nell’esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale. I dati trasmessi sono consultabili, nel rispetto delle modalità previste con deliberazione della Giunta regionale, dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana esclusivamente per le aree di rispettiva competenza. Le province e la città metropolitana consultano i dati per le finalità previste dall’articolo 193, comma 6.
6. Per finalità di monitoraggio del fenomeno dell’abusivismo edilizio la Giunta regionale verifica il conferimento dei dati del sistema informativo di cui al comma 2 e li tratta esclusivamente in forma aggregata.
”.Art. 85
Abrogazione della l.r. 31/2020
1. La legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), è abrogata.
SEZIONE II
Parcheggi. Modifiche alla l.r. 11/2021
Art. 86
Requisiti per l’accesso ai contributi. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), le parole: “
all’articolo 2 e 2 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 2, 2 bis e 2 ter
”.SEZIONE III
Aree sciabili. Modifiche alla l.r. 41/2025
Art. 87
Pianificazione delle aree sciabili attrezzate. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 41/2025
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana), è inserito il seguente:
“
6 bis. In assenza di PSI o di POI, qualora necessario per la pianificazione di aree sciabili che interessano più comuni, si può procedere alla conclusione di un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della l.r. 65/2014 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



