Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
TITOLO III
Inserimento al lavoro
CAPO I
Inserimento al lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002
Art. 40
Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002
1. Alla
lettera h) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: “
lettera h) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: “
ai disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
alle persone con disabilità
”.Art. 41
Finalità. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 32/2002
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 32/2002 le parole: “
delle persone disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità
” e le parole: “
dei lavoratori disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei lavoratori con disabilità
”.Art. 42
Convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e con disabilità. Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica dell’articolo 21 bis della l.r. 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
con disabilità
”.2. Al comma 2 dell’articolo 21 bis della l.r. 32/2002 le parole: “
dei lavoratori disabili
” sono sosti-tuite dalle seguenti: “
con disabilità
” e le parole “
della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “
della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana)
”.3. Al comma 3 dell’articolo 21 bis della l.r. 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite con le seguenti: “
con disabilità
”.Art. 43
Funzioni dell’Agenzia. Modifiche all’articolo 21 quater della l.r. 32/2002
1. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 21 quater della l.r. 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità
”.Art. 44
Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002
1.
Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’
articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144 )
” sono sostituite dalle seguenti: “
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’
articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 )
”;
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’
articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144 )
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’
articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 )b) le parole: “
collocamento dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
collocamento delle persone con disabilità
”;c) le parole: “
associazioni dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
associazioni delle persone con disabilità
”.Art. 45
Comitati tecnici territoriali per il collocamento delle persone con disabilità. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica dell’articolo 25 della l.r. 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle se-guenti: “
delle persone con disabilità
”.2. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
3. I comitati tecnici territoriali sono composti da un medico componente della commissione sanitaria che effettua gli accertamenti dello stato invalidante e da un esperto in servizi sociali, nonché da un funzionario dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.
”.Art. 46
Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica, al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 26 della l.r 32/2002 , le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità
”.Art. 47
Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione delle persone con disabilità. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica, al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 27 della l.r 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità
”.Art. 48
Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
1. Alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 32 della l.r 32/2002 le parole: “
dei disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle persone con disabilità
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



