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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026

TITOLO II
Attività produttive e agricoltura
CAPO I
Sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017
Art. 29
Modifiche al preambolo della l.r. 71/2017
1. Nel preambolo della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) è inserito, fra i “Visto”, il seguente:
Visto il Sito esternodecreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), Sito esternodella legge 27 ottobre 2023, n. 160 );
”.
Art. 30
Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 71/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 71/2017 le parole: “
Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )
” sono sostituite dalle seguenti: “
Sito esternodecreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), Sito esternodella legge 27 ottobre 2023, n. 160 )
”.
Art. 31
Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 71/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 71/2017 le parole: “
, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 Sito esternodel d.lgs. 123/1998
” sono soppresse.
Art. 32
Revoca delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 71/2017
1. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 dopo la parola: “
riferimento
” sono aggiunte le seguenti: “
, da calcolarsi alla data dell’atto di revoca. Sono fatte salve le ulteriori maggiorazioni previste dall’Sito esternoarticolo 17, comma 4, del d.lgs. 184/2025
”.
3. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 le parole: “
trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all’entità dell’agevolazione
” sono soppresse.
Art. 33
Esclusione dalle agevolazioni. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 71/2017
CAPO II
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Modifiche alla l.r. 11/1998
Art. 34
Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1998
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca),le parole: “
dell'Sito esternoarticolo 3 bis, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - a norma dell'Sito esternoarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 )
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’Sito esternoarticolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 , n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 )
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 11/1998 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 35
Attività svolte dai CAA. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/1998
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 11/1998 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 36
Abilitazione dei CAA. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 11/1998 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ” e le parole: “
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024 (Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività)
” .
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/1998 le parole: “
decreto ministeriale 27 marzo 2001
” sono sostituite, in entrambi i casi, dalle seguenti: “
d.m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.
Art. 37
Condizioni generali e requisiti aggiuntivi di garanzia e di capacità operativa dei CAA. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 11/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 11/1998 le parole: “
dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall'articolo 8 del d.m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 11/1998 le parole: “
dall'articolo 7 del decreto ministeriale
del 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall'articolo 7 del d.m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 11/1998 le parole: “
dal decreto ministeriale 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal d.m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 11/1998 le parole: “
all'articolo 14 del d.m. 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
all'articolo 12 del d.m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.
Art. 38
Controllo e vigilanza. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 11/1998
1. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 11/1998 le parole: “
dal decreto ministeriale 27 marzo 2001
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal d. m. agricoltura 21 febbraio 2024
”.
CAPO III
Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche alla l.r. 3/1994
Art. 39
Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 3/1994
1. Al comma 7 dell’articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dopo le parole: “
struttura regionale competente
” sono inserite le seguenti: “
, mediante accesso all’apposita pagina del sito istituzionale della Regione Toscana,
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.