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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026

TITOLO I
Affari istituzionali, bilancio, organizzazione ed enti dipendenti
CAPO I
Consiglio delle autonomie locali. Modifiche alla l.r. 26/2025
Art. 1
Consiglio delle autonomie locali. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 26/2025 (1)

Vedi Burt n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026 .

1. L’allegato A della legge regionale 19 maggio 2025, n. 26 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana), è sostituito dall’allegato A della presente legge.
CAPO II
Organizzazione. Modifiche alla l.r. 1/2009
Art. 2
Limiti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009
1. Al comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “
Per i soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale provenienti dal settore pubblico,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione l’incarico è conferito nel rispetto del limite di cui all’articolo 13, comma 1. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico che non siano inquadrati come dirigenti di ruolo della Regione Toscana o di altra pubblica amministrazione,
”.
CAPO III
Bilancio. Modifiche alla l.r. 49/2023 e alla l.r. 62/2025
Art. 3
Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l’esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2023
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024) le parole: “
Programma 01 ‘Valorizzazione dei beni di interesse storico
’” sono sostituite dalle seguenti: “
Programma 02 ‘Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale’
”.
Art. 4
Contributi straordinari per palestre scolastiche. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 62/2025
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 62 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2026), le parole: “
Provincia di Massa
” sono sostituite dalle seguenti: “
Provincia di Massa-Carrara
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 62/2025 è sostituito dal seguente:
5. Il contributo di cui al comma 1, lettera a) è rendicontato entro il 31 dicembre 2027, i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancata osservanza di tali termini la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.
”.
3. Nell’alinea del comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 62/2025 le parole: “
di euro 1.330.000,00 per l’anno 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 930.000,00 per l’anno 2026 e di euro 400.000,00 per l'anno 2027
”.
CAPO IV
Tributi
SEZIONE I
Modalità di presentazione di dichiarazioni e di richieste di rimborso. Modifiche alla l.r. 31/2005
Art. 5
Rimborsi di somme erroneamente corrisposte. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 31/2005
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), sono aggiunte le parole: “
L’istanza di rimborso è presentata alla competente struttura regionale esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2 quater e 2 novies, Sito esternodel d.lgs. 2005/82 .
”.
Art. 6
Dichiarazioni semestrali in materia di addizionale regionale sul consumo di gas naturale (ARISGAN). Inserimento del capo X bis nella l.r. 31/2005
1. Dopo il capo X della l.r. 31/2005 è inserito il seguente: “
CAPO X bis - Dichiarazioni semestrali in materia di addizionale regionale sul consumo di gas naturale (ARISGAN)
”.
Art. 7
Modalità di presentazione e contenuto della dichiarazione semestrale ai fini dell’accertamento e della liquidazione del debito di imposta. Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 31/2005
1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 31/2005 è inserito, nel Capo X bis, il seguente:
Art. 25 bis - Modalità di presentazione e contenuto della dichiarazione semestrale ai fini dell’accertamento e della liquidazione del debito di imposta
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i soggetti obbligati presentano la dichiarazione semestrale ai fini dell’accertamento e della liquidazione del debito di imposta, redatta conformemente al modello approvato con atto del dirigente regionale competente entro il 31 ottobre 2026, e con le modalità in esso stabilite.
”.
SEZIONE II
Contributo ai consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012
Art. 8
Contributo consortile. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 79/2012
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), sono aggiunte le parole: “
Al contributo consortile si applica quanto disposto all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
”.
CAPO V
Enti dipendenti
SEZIONE I
IRPET. Modifiche alla l.r. 59/1996
Art. 9
Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996
1. Al comma 7 dell’articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), le parole: “
all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)
”.
SEZIONE II
ARTEA. Modifiche alla l.r. 60/1999
Art. 10
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 14 quater della l.r. 60/1999
1. Al comma 2 dell’articolo 14 quater della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”), la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
SEZIONE III
Tenuta di San Rossore. Modifiche alla l.r. 24/2000
Art. 11
Programma di utilizzazione delle risorse “PUR”. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza), la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2000 le parole: “
di ogni anno
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’anno precedente al triennio di riferimento
”.
SEZIONE IV
ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009
Art. 12
Funzioni del collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 30/2009
1. Al comma 3 quater dell’articolo 28 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), le parole: “
di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
” sono sostituite dalle seguenti: “
7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016).
”.
SEZIONE V
Consorzio LAMMA. Modifiche alla l.r. 39/2009
Art. 13
Piano triennale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA), la parola: “
annuali
” è soppressa.
Art. 14
Assemblea dei soci. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2009
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 39/2009 sono aggiunte le parole: “
o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile
”.
a) adottare il budget economico triennale;
”.
Art. 15
Budget economico e bilancio di esercizio. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole: “
all’esercizio
” sono sostituite dalle seguenti: “
al triennio
”.
SEZIONE VI
Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012
Art. 16
Bilancio. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 80/2012
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), le parole: “
all’esercizio
” sono sostituite dalle seguenti: “
al triennio
”.
Art. 17
Entrate. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 80/2012
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 80/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 80/2012 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)
”.
SEZIONE VII
Enti parco. Modifiche alla l.r. 30/2015
Art. 18
Consiglio direttivo. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), le parole: “
comma 9
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 10
”.
Art. 19
Collegio regionale unico dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2015
1. Al comma 7 dell’articolo 23 della l.r. 30/2015 le parole: “
articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005,
30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)
”.
Art. 20
Contabilità e bilancio dell’ente parco. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 30/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
budget economico
” è aggiunta la seguente: “
triennale
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 30/2015 le parole: “
precedente a quello
” sono sostituite dalle seguenti: “
precedente al triennio
”.
Art. 21
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015
1. Nel primo e nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 30/2015 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
SEZIONE VIII
Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 46/2023
Art. 22
Fondo salario accessorio. Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 46/2023
1. L’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ), è abrogato.
SEZIONE IX
Programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alla l.r. 7/2024
Art. 23
Tempi per l’approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 7/2024
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016), è aggiunto il seguente:
3 bis. Il bilancio di esercizio, da adottarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti dipendenti.
”.
Art. 24
Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 7/2024 la parola: “
(NADREF)
” è sostituita dalla seguente: “
(NADEFR)
”.
Art. 25
Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 7/2024
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 la parola: “
previsionali
” è sostituita dalla seguente: “
contabili
”, e le parole: “
di carattere programmatorio
” sono soppresse.
2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
di carattere programmatorio
” sono soppresse.
3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 sono aggiunte le parole: “
e bilancio di esercizio
”.
b) piano triennale degli investimenti, rappresentativo delle relative fonti di finanziamento e, a consuntivo, relazione sullo stato di attuazione degli investimenti;
”.
5. Nell’alinea della lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
, che indica:
” sono sostituite dalle seguenti: “
e al bilancio di esercizio, con indicazione di
”.
6. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 è sostituito dal seguente:
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano ai consorzi, ove non diversamente disciplinato da
specifiche disposizioni.
”.
Art. 26
Costo del personale degli enti dipendenti e compensi degli organi amministrativi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 7/2024
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 7/2024 è sostituito dal seguente:
1. Il costo del personale degli enti dipendenti è annualmente oggetto degli indirizzi generali di cui all’articolo 2, comma 2.
”.
CAPO VI
Cultura della legalità. Modifiche alla l.r. 11/1999
Art. 27
Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica”. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 11/1999
1. La lettera b) del comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Prov-vedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è abrogata.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:
2 ter. Il Centro può istituire e gestire una banca dati sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione mafiosa in Toscana.
”.
CAPO VII
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Art. 28
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personali. Disciplina transitoria
1. Nelle more della riforma delle procedure di votazione concernenti la nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 2020 prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per 90 giorni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.