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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026

SEZIONE II
Valutazioni e autorizzazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010
Art. 58
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) le parole: “
di cui all’articolo 73 bis
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui agli articoli 73 bis e 73 quinquies
”.
Art. 59
Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all’articolo 45 ter della l.r. 10/2010
1. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 45 ter della l.r. 10/2010 le parole: “
di cui all’articolo 73 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui agli articoli 73 bis e 73 quinquies
”.
Art. 60
Norma transitoria. Abrogazione dell’articolo 72 septies della l.r. 10/2010
Art. 61
Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA. Modifiche all’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 le parole: “
e a procedure di VIA ai sensi del Sito esternod.lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
e alla procedura di VIA, ai sensi del Sito esternod.lgs. 152/2006 , entrambe di competenza regionale
”.
“
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge, secondo quanto stabilito all’Sito esternoarticolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 le parole: “
trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
centoventi giorni
” e le parole “
, fatti salvi i casi di eventuale sospensione a favore del proponente ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24, comma 4, del d. lgs 152/2006
” sono soppresse.
4. Al terzo periodo del comma 8 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2020 le parole: “
entro il termine di novanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti “
entro i termini massimi di sospensione previsti dall’Sito esternoarticolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 decorrenti
”.
“
8 bis. In applicazione dell’Sito esternoarticolo 9 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024 , nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, lettera z) Sito esternodel d.lgs. 190/2024 sottoposti a VIA, che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento, le valutazioni ambientali sono circoscritte all’impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.
”.
“
9 bis. Nei casi previsti dall’articolo 45 ter, il presente articolo si applica anche alle procedure di VIA di competenza degli enti parco regionali nel rispetto delle disposizioni organizzative dei rispettivi ordinamenti.
”.
7. I commi 10 e 11 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 sono abrogati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.