Menù di navigazione

Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026

SEZIONE IX
Programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alla l.r. 7/2024
Art. 23
Tempi per l’approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 7/2024
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016), è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Il bilancio di esercizio, da adottarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti dipendenti.
”.
Art. 24
Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 7/2024 la parola: “
(NADREF)
” è sostituita dalla seguente: “
(NADEFR)
”.
Art. 25
Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 7/2024
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 la parola: “
previsionali
” è sostituita dalla seguente: “
contabili
”, e le parole: “
di carattere programmatorio
” sono soppresse.
2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
di carattere programmatorio
” sono soppresse.
3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 sono aggiunte le parole: “
e bilancio di esercizio
”.
“
b) piano triennale degli investimenti, rappresentativo delle relative fonti di finanziamento e, a consuntivo, relazione sullo stato di attuazione degli investimenti;
”.
5. Nell’alinea della lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
, che indica:
” sono sostituite dalle seguenti: “
e al bilancio di esercizio, con indicazione di
”.
6. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 è sostituito dal seguente:
“
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano ai consorzi, ove non diversamente disciplinato da
specifiche disposizioni.
”.
Art. 26
Costo del personale degli enti dipendenti e compensi degli organi amministrativi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 7/2024
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 7/2024 è sostituito dal seguente:
“
1. Il costo del personale degli enti dipendenti è annualmente oggetto degli indirizzi generali di cui all’articolo 2, comma 2.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.