Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
CAPO I
Sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017
Art. 29
Modifiche al preambolo della l.r. 71/2017
1. Nel preambolo della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) è inserito, fra i “Visto”, il seguente:
“
Visto il
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b),
della legge 27 ottobre 2023, n. 160 );
”.
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b),
della legge 27 ottobre 2023, n. 160 );Art. 30
Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 71/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 71/2017 le parole: “
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’
articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )
” sono sostituite dalle seguenti: “
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b),
della legge 27 ottobre 2023, n. 160 )
”.
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’
articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b),
della legge 27 ottobre 2023, n. 160 )Art. 31
Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 71/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 71/2017 le parole: “
, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6
del d.lgs. 123/1998
” sono soppresse.
del d.lgs. 123/1998 Art. 32
Revoca delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 71/2017
1. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 dopo la parola: “
riferimento
” sono aggiunte le seguenti: “
, da calcolarsi alla data dell’atto di revoca. Sono fatte salve le ulteriori maggiorazioni previste dall’
articolo 17, comma 4, del d.lgs. 184/2025
”.
articolo 17, comma 4, del d.lgs. 184/2025 2. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è abrogato.
3. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 le parole: “
trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all’entità dell’agevolazione
” sono soppresse.Art. 33
Esclusione dalle agevolazioni. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 71/2017
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 71/2017 è abrogata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



