Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
CAPO V
Enti dipendenti
SEZIONE I
IRPET. Modifiche alla l.r. 59/1996
Art. 9
Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996
1. Al comma 7 dell’articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), le parole: “
all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)
”.SEZIONE II
ARTEA. Modifiche alla l.r. 60/1999
Art. 10
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 14 quater della l.r. 60/1999
1. Al comma 2 dell’articolo 14 quater della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”), la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.SEZIONE III
Tenuta di San Rossore. Modifiche alla l.r. 24/2000
Art. 11
Programma di utilizzazione delle risorse “PUR”. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza), la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2000 le parole: “
di ogni anno
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’anno precedente al triennio di riferimento
”.SEZIONE IV
ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009
Art. 12
Funzioni del collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 30/2009
1. Al comma 3 quater dell’articolo 28 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), le parole: “
di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2024 , n.
7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016).
”.SEZIONE V
Consorzio LAMMA. Modifiche alla l.r. 39/2009
Art. 13
Piano triennale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA), la parola: “
annuali
” è soppressa.Art. 14
Assemblea dei soci. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2009
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 39/2009 sono aggiunte le parole: “
o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile
”.2. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 39/2009 è sostituita dalla seguente:
“
a) adottare il budget economico triennale;
”.Art. 15
Budget economico e bilancio di esercizio. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole: “
all’esercizio
” sono sostituite dalle seguenti: “
al triennio
”.SEZIONE VI
Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012
Art. 16
Bilancio. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 80/2012
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), le parole: “
all’esercizio
” sono sostituite dalle seguenti: “
al triennio
”.Art. 17
Entrate. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 80/2012
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 80/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 80/2012 le parole: “
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)
”.SEZIONE VII
Enti parco. Modifiche alla l.r. 30/2015
Art. 18
Consiglio direttivo. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), le parole: “
comma 9
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 10
”.Art. 19
Collegio regionale unico dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2015
1. Al comma 7 dell’articolo 23 della l.r. 30/2015 le parole: “
articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005,
30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)
”.Art. 20
Contabilità e bilancio dell’ente parco. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 30/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
budget economico
” è aggiunta la seguente: “
triennale
”.2. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 30/2015 le parole: “
precedente a quello
” sono sostituite dalle seguenti: “
precedente al triennio
”.Art. 21
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015
1. Nel primo e nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 30/2015 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.SEZIONE VIII
Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 46/2023
Art. 22
Fondo salario accessorio. Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 46/2023
1. L’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ), è abrogato.
SEZIONE IX
Programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alla l.r. 7/2024
Art. 23
Tempi per l’approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 7/2024
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016), è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Il bilancio di esercizio, da adottarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti dipendenti.
”.Art. 24
Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 7/2024 la parola: “
(NADREF)
” è sostituita dalla seguente: “
(NADEFR)
”.Art. 25
Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 7/2024
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 la parola: “
previsionali
” è sostituita dalla seguente: “
contabili
”, e le parole: “
di carattere programmatorio
” sono soppresse.2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
di carattere programmatorio
” sono soppresse.3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 sono aggiunte le parole: “
e bilancio di esercizio
”.4. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 è sostituita dalla seguente:
“
b) piano triennale degli investimenti, rappresentativo delle relative fonti di finanziamento e, a consuntivo, relazione sullo stato di attuazione degli investimenti;
”.5. Nell’alinea della lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
, che indica:
” sono sostituite dalle seguenti: “
e al bilancio di esercizio, con indicazione di
”.6. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 è sostituito dal seguente:
“
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano ai consorzi, ove non diversamente disciplinato da
specifiche disposizioni.
”.Art. 26
Costo del personale degli enti dipendenti e compensi degli organi amministrativi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 7/2024
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 7/2024 è sostituito dal seguente:
“
1. Il costo del personale degli enti dipendenti è annualmente oggetto degli indirizzi generali di cui all’articolo 2, comma 2.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.




Burt n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026