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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026

CAPO IV
Tributi
SEZIONE I
Modalità di presentazione di dichiarazioni e di richieste di rimborso. Modifiche alla l.r. 31/2005
Art. 5
Rimborsi di somme erroneamente corrisposte. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 31/2005
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), sono aggiunte le parole: “
L’istanza di rimborso è presentata alla competente struttura regionale esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2 quater e 2 novies, Sito esternodel d.lgs. 2005/82 .
”.
Art. 6
Dichiarazioni semestrali in materia di addizionale regionale sul consumo di gas naturale (ARISGAN). Inserimento del capo X bis nella l.r. 31/2005
1. Dopo il capo X della l.r. 31/2005 è inserito il seguente: “
CAPO X bis - Dichiarazioni semestrali in materia di addizionale regionale sul consumo di gas naturale (ARISGAN)
”.
Art. 7
Modalità di presentazione e contenuto della dichiarazione semestrale ai fini dell’accertamento e della liquidazione del debito di imposta. Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 31/2005
1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 31/2005 è inserito, nel Capo X bis, il seguente:
“
Art. 25 bis - Modalità di presentazione e contenuto della dichiarazione semestrale ai fini dell’accertamento e della liquidazione del debito di imposta
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i soggetti obbligati presentano la dichiarazione semestrale ai fini dell’accertamento e della liquidazione del debito di imposta, redatta conformemente al modello approvato con atto del dirigente regionale competente entro il 31 ottobre 2026, e con le modalità in esso stabilite.
”.
SEZIONE II
Contributo ai consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012
Art. 8
Contributo consortile. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 79/2012
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), sono aggiunte le parole: “
Al contributo consortile si applica quanto disposto all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.