Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
CAPO IV
Governo del territorio
SEZIONE I
Governo del territorio. Modifiche alla l.r. 65/2014 . Abrogazione l.r. 31/2020
Art. 72
Norme procedurali per gli atti di governo del territorio. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 65/2014
1.
Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) e alla lettera e) la parola: “
34
” è soppressa;b) alla lettera f) le parole: “
agli articoli 34 e 35
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 35
”.Art. 73
Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 65/2014
1. Al comma 14 dell’articolo 23 della l.r. 65/2014 le parole: “
dell’articolo 34 e
” sono soppresse.Art. 74
Varianti mediante approvazione del progetto. Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 65/2014
1. L’articolo 34 della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 75
Partecipazione della Regione ai procedimenti di programmazione e pianificazione dei porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale. Sostituzione dell’articolo 44 della l.r. 65/2014
1. L’articolo 44 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 44 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di programmazione e pianificazione dei porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale
1. Ai fini del rilascio dell’intesa della Regione ai sensi dell’
articolo 5, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) per l’approvazione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale (DPSS), la Giunta regionale verifica la coerenza della proposta del DPSS adottato, corredata dal parere del comune interessato, con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale.
articolo 5, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) per l’approvazione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale (DPSS), la Giunta regionale verifica la coerenza della proposta del DPSS adottato, corredata dal parere del comune interessato, con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale.2. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi vincolanti proposti dalla Giunta regionale, ad esito del procedimento di cui al comma 1. A seguito di tale approvazione, il Presidente della Giunta regionale esprime l’intesa entro il termine di cui all’
articolo 5, comma 1 bis, della l. 84/1994 .
articolo 5, comma 1 bis, della l. 84/1994 .3. Nell’ambito del procedimento per l’approvazione del piano regolatore portuale (PRP) disciplinato dall’
articolo 5, comma 2 bis, della l. 84/1994 , la Giunta regionale, con deliberazione, si pronuncia, entro il termine di cui al medesimo articolo, in merito alla coerenza di quanto previsto nel PRP adottato, riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali, con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e del PIT relativi a tali aree sulle quali le previsioni del PRP possono avere impatto.
”.
articolo 5, comma 2 bis, della l. 84/1994 , la Giunta regionale, con deliberazione, si pronuncia, entro il termine di cui al medesimo articolo, in merito alla coerenza di quanto previsto nel PRP adottato, riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali, con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e del PIT relativi a tali aree sulle quali le previsioni del PRP possono avere impatto.Art. 76
Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Abrogazione dell’articolo 44 bis della l.r. 65/2014
1. L’articolo 44 bis della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 77
Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Abrogazione dell’articolo 44 ter della l.r. 65/2014
1. L’articolo 44 ter della l.r. 65/2014 è abrogato.
Art. 78
Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 65/2014
1. Alla fine del comma 2 bis dell’articolo 99 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “
Tale
mutamento non comporta la corresponsione del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria.
”.Art. 79
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Modifiche all’articolo 142 della l.r. 65/2014
1. Il comma 13 dell’articolo 142 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui al
capo IV della l. 241/1990 , salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento e sugli elaborati progettuali oggetto della medesima domanda di permesso di costruire siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa e rilasciati dalle autorità preposte alla gestione dei predetti vincoli. Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, lo sportello unico rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego, oppure, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
”.
capo IV della l. 241/1990 , salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento e sugli elaborati progettuali oggetto della medesima domanda di permesso di costruire siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa e rilasciati dalle autorità preposte alla gestione dei predetti vincoli. Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, lo sportello unico rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego, oppure, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).Art. 80
Determinazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche all’articolo 184 della l.r. 65/2014
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 184 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “
, fermo restando quanto previsto all’articolo 99, comma 2 bis
”.Art. 81
Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Modifiche all’articolo 191 della l.r. 65/2014
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 191 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “
, fermo restando quanto previsto all’articolo 99, comma 2 bis
”.Art. 82
Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia. Modifiche all’articolo 193 della l.r. 65/2014
1. Al comma 7 bis dell’articolo 193 della l.r. 65/2014 le parole: “
mediante il sistema informativo di cui all’articolo 215 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
, per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo ai sensi del comma 6, mediante il sistema informativo di cui all’articolo 215 bis, secondo le modalità previste con apposita deliberazione della Giunta regionale
”.Art. 83
Accertamento di conformità per altri interventi abusivi. Modifiche all’articolo 209 bis della l.r. 65/2014
1. Alla lettera a) del comma 10 dell’articolo 209 bis della l.r.65/2014 le parole: “
all’articolo 135
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 200
”.Art. 84
Monitoraggio dell’abusivismo edilizio. Sostituzione dell’articolo 215 bis della l.r. 65/2014
1. L’articolo 215 bis della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 215 bis - Monitoraggio dell’abusivismo edilizio
1. La Regione svolge un monitoraggio sull’abusivismo edilizio rilevato dalle amministrazioni competenti e sui relativi procedimenti sanzionatori.
2. Per lo svolgimento del monitoraggio di cui al comma 1, la Giunta regionale sviluppa e gestisce, d’intesa con le associazioni rappresentative dei comuni, delle province e della città metropolitana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale, per la trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 193, comma 7 bis, relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i dati da trasmettere, assicurandone l’uniformità a livello regionale, e definisce le modalità tecniche di trasmissione, raccolta, consultazione e conservazione, nonché le misure di sicurezza e protezione dei dati stessi.
4. La Regione è titolare dei trattamenti inerenti alle attività necessarie all’implementazione e alla gestione del sistema informativo di cui al comma 2, in relazione alle quali garantisce la riservatezza e integrità dei dati, la disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento coinvolti.
5. I comuni alimentano il sistema informativo di cui al comma 2 nell’esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale. I dati trasmessi sono consultabili, nel rispetto delle modalità previste con deliberazione della Giunta regionale, dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana esclusivamente per le aree di rispettiva competenza. Le province e la città metropolitana consultano i dati per le finalità previste dall’articolo 193, comma 6.
6. Per finalità di monitoraggio del fenomeno dell’abusivismo edilizio la Giunta regionale verifica il conferimento dei dati del sistema informativo di cui al comma 2 e li tratta esclusivamente in forma aggregata.
”.Art. 85
Abrogazione della l.r. 31/2020
1. La legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), è abrogata.
SEZIONE II
Parcheggi. Modifiche alla l.r. 11/2021
Art. 86
Requisiti per l’accesso ai contributi. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), le parole: “
all’articolo 2 e 2 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 2, 2 bis e 2 ter
”.SEZIONE III
Aree sciabili. Modifiche alla l.r. 41/2025
Art. 87
Pianificazione delle aree sciabili attrezzate. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 41/2025
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana), è inserito il seguente:
“
6 bis. In assenza di PSI o di POI, qualora necessario per la pianificazione di aree sciabili che interessano più comuni, si può procedere alla conclusione di un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della l.r. 65/2014 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



