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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026

CAPO II
Risorse geotermiche ed energia
SEZIONE I
Risorse derivanti da contributi e canoni geotermici. Modifiche alla l.r. 45/1997
Art. 64
Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1997
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea la parola: “
destinate
” è sostituita dalla seguente: “
ripartite
”;
b) alla lettera a) le parole: “
assegnandole alla Fondazione Toscana Geotermia
” sono sostituite dalle seguenti: “
a favore dei comuni delle aree geotermiche
”.
SEZIONE II
Energia. Modifiche alla l.r. 39/2005
Art. 65
Governo del territorio in funzione di attività energetiche. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2005
1. I commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono abrogati.
Art. 66
Autorizzazione unica. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/2005
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 le parole: “
dell’articolo 269, comma 14,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’articolo 272
”.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 dopo le parole: “
metri cubi
” sono inserite le seguenti: “
o 10 metri cubi se a destinazione commerciale
”.
Art. 67
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 , le parole: “
e alle procedure di VIA ai sensi del Sito esternod.lgs. 152/2006 ,
” sono sostituite dalle seguenti: “
e alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, di seguito “VIA”
.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 , secondo quanto stabilito all’Sito esternoarticolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
2 bis. Nel caso di istanza di verifica di assoggettabilità si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo, Sito esternodel d.lgs. 190/2024 .
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 le parole: “
La struttura AUE
” sono sostituite dalle seguenti: “
Nei casi di istanza di VIA e di AUE, la struttura AUE
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
4. Nei casi di cui al comma 3, entro dieci giorni dall’esito della consultazione di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’Sito esternoarticolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo
svolgimento della procedura di VIA di cui all’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
”.
6. Il comma 5 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
5. Gli esiti della VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE secondo le modalità indicate dall’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
”.
Art. 68
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Modifiche all’articolo 13 quater della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 le parole: “
alle procedure di VIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla procedura di VIA
” e dopo le parole: “
di aver già presentato
” sono inserite le seguenti: “
o di presentare contestualmente
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
1 bis. Nel caso di istanza di verifica di assoggettabilità di competenza statale e di AUE di competenza regionale si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo, Sito esternodel d.lgs. 190/2024 .
”.
“
2. Nei casi di cui al comma 1, entro dieci giorni dall’esito della consultazione di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’Sito esternoarticolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo svolgimento della procedura di VIA cui all’Sito esternoarticolo 25 del d.lgs. 152/2006 .
”.
“
3. Gli esiti della VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE, secondo le modalità indicate dall’Sito esternoarticolo 25 del d.lgs. 152/2006 .
”:
Art. 69
Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Modifiche all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 le parole: “
Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento di tali impianti termici.
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento di tali impianti termici sono definite dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.
”.
Art. 70
Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Modifiche all’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
1. Al comma 8 dell’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 le parole: “
all’articolo 21 del regolamento
” sono sostituite dalla seguente: “
dal regolamento
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.