Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
CAPO I
Tutela dell’ambiente
SEZIONE I
Rifiuti e bonifiche. Modifiche alla l.r. 25/1998
Art. 49
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Abrogazione dell’articolo 6 bis della l.r. 25/1998
1. L’articolo 6 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è abrogato.
Art. 50
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Abrogazione dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998
1. L’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 51
Certificazione di avvenuta bonifica. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. Al comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 le parole: “
dalla Regione
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’autorità competente
”.Art. 52
Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 25/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 25/1998 le parole: “
all’art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto,
”, sono sostituite dalle seguenti: “
”.2. Al comma 2 bis dell’articolo 19 della l.r. 25/1998 , le parole: “
nonché all’
articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti)
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti)nonché dalla parte quarta, titolo III bis dello stesso
”.Art. 53
Interventi di bonifica. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 25/1998
1. Al comma 10 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 , le parole: “
10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)
” sono sostituite dalle seguenti: “
2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 )
”.2. Al comma 11 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 , le parole: “
da parte della Regione
”, sono sostituite dalle seguenti: “
da parte dell’autorità competente
”.Art. 54
Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi. Abrogazione dell’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998
1. L’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 55
Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Abrogazione dell’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998
1. L’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 56
Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni. Modifiche all’articolo 28 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 5 dell’articolo 28 bis della l.r. 25/1998 , le parole: “
effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.r. 25/1998 , articolo 5, comma 1, lett. e bis) – Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario
” sono sostituite dalle seguenti: “
effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, nonché secondo le modalità, le priorità temporali ed il piano finanziario
”.Art. 57
Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 30 bis. Abrogazione dell’articolo 31 bis della l.r. 25/1998
1. L’articolo 31 bis della l.r. 25/1998 è abrogato.
SEZIONE II
Valutazioni e autorizzazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010
Art. 58
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) le parole: “
di cui all’articolo 73 bis
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui agli articoli 73 bis e 73 quinquies
”.Art. 59
Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all’articolo 45 ter della l.r. 10/2010
1. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 45 ter della l.r. 10/2010 le parole: “
di cui all’articolo 73 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui agli articoli 73 bis e 73 quinquies
”.Art. 60
Norma transitoria. Abrogazione dell’articolo 72 septies della l.r. 10/2010
1. L’articolo 72 septies della l.r. 10/2010 è abrogato.
Art. 61
Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA. Modifiche all’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 le parole: “
e a procedure di VIA ai sensi del
d.lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
d.lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionalee alla procedura di VIA, ai sensi del
d.lgs. 152/2006 , entrambe di competenza regionale
”.
d.lgs. 152/2006 , entrambe di competenza regionale2. Il comma 2 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge, secondo quanto stabilito all’
articolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.
”.
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge, secondo quanto stabilito all’
articolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.3. Al comma 6 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 le parole: “
trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
centoventi giorni
” e le parole “
, fatti salvi i casi di eventuale sospensione a favore del proponente ai sensi dell’
articolo 24, comma 4, del d. lgs 152/2006
” sono soppresse.
articolo 24, comma 4, del d. lgs 152/2006 4. Al terzo periodo del comma 8 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2020 le parole: “
entro il termine di novanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti “
entro i termini massimi di sospensione previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 decorrenti
”.
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 decorrenti5. Dopo il comma 8 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
8 bis. In applicazione dell’
articolo 9 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024 , nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, lettera z)
del d.lgs. 190/2024 sottoposti a VIA, che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento, le valutazioni ambientali sono circoscritte all’impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.
”.
articolo 9 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024 , nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, lettera z)
del d.lgs. 190/2024 sottoposti a VIA, che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento, le valutazioni ambientali sono circoscritte all’impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.6. Dopo il comma 9 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
9 bis. Nei casi previsti dall’articolo 45 ter, il presente articolo si applica anche alle procedure di VIA di competenza degli enti parco regionali nel rispetto delle disposizioni organizzative dei rispettivi ordinamenti.
”.7. I commi 10 e 11 dell’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 sono abrogati.
SEZIONE III
Impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011
Art. 62
Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), le parole: “
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)
” sono sostituite dalle seguenti: “l
egge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 )
”.Art. 63
Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2011
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 49/2011 , le parole: “
” sono sostituite dalle seguenti: “
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



