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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026

Art. 87
Pianificazione delle aree sciabili attrezzate. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 41/2025
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana), è inserito il seguente:
“
6 bis. In assenza di PSI o di POI, qualora necessario per la pianificazione di aree sciabili che interessano più comuni, si può procedere alla conclusione di un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della l.r. 65/2014 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.