Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
Art. 84
Monitoraggio dell’abusivismo edilizio. Sostituzione dell’articolo 215 bis della l.r. 65/2014
1. L’articolo 215 bis della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 215 bis - Monitoraggio dell’abusivismo edilizio
1. La Regione svolge un monitoraggio sull’abusivismo edilizio rilevato dalle amministrazioni competenti e sui relativi procedimenti sanzionatori.
2. Per lo svolgimento del monitoraggio di cui al comma 1, la Giunta regionale sviluppa e gestisce, d’intesa con le associazioni rappresentative dei comuni, delle province e della città metropolitana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale, per la trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 193, comma 7 bis, relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i dati da trasmettere, assicurandone l’uniformità a livello regionale, e definisce le modalità tecniche di trasmissione, raccolta, consultazione e conservazione, nonché le misure di sicurezza e protezione dei dati stessi.
4. La Regione è titolare dei trattamenti inerenti alle attività necessarie all’implementazione e alla gestione del sistema informativo di cui al comma 2, in relazione alle quali garantisce la riservatezza e integrità dei dati, la disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento coinvolti.
5. I comuni alimentano il sistema informativo di cui al comma 2 nell’esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale. I dati trasmessi sono consultabili, nel rispetto delle modalità previste con deliberazione della Giunta regionale, dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana esclusivamente per le aree di rispettiva competenza. Le province e la città metropolitana consultano i dati per le finalità previste dall’articolo 193, comma 6.
6. Per finalità di monitoraggio del fenomeno dell’abusivismo edilizio la Giunta regionale verifica il conferimento dei dati del sistema informativo di cui al comma 2 e li tratta esclusivamente in forma aggregata.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.




Burt n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026