Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
Art. 79
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Modifiche all’articolo 142 della l.r. 65/2014
1. Il comma 13 dell’articolo 142 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui al
capo IV della l. 241/1990 , salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento e sugli elaborati progettuali oggetto della medesima domanda di permesso di costruire siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa e rilasciati dalle autorità preposte alla gestione dei predetti vincoli. Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, lo sportello unico rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego, oppure, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
”.
capo IV della l. 241/1990 , salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento e sugli elaborati progettuali oggetto della medesima domanda di permesso di costruire siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa e rilasciati dalle autorità preposte alla gestione dei predetti vincoli. Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, lo sportello unico rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego, oppure, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



