Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
Art. 75
Partecipazione della Regione ai procedimenti di programmazione e pianificazione dei porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale. Sostituzione dell’articolo 44 della l.r. 65/2014
1. L’articolo 44 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 44 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di programmazione e pianificazione dei porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale
1. Ai fini del rilascio dell’intesa della Regione ai sensi dell’
articolo 5, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) per l’approvazione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale (DPSS), la Giunta regionale verifica la coerenza della proposta del DPSS adottato, corredata dal parere del comune interessato, con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale.
articolo 5, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) per l’approvazione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale (DPSS), la Giunta regionale verifica la coerenza della proposta del DPSS adottato, corredata dal parere del comune interessato, con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale.2. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi vincolanti proposti dalla Giunta regionale, ad esito del procedimento di cui al comma 1. A seguito di tale approvazione, il Presidente della Giunta regionale esprime l’intesa entro il termine di cui all’
articolo 5, comma 1 bis, della l. 84/1994 .
articolo 5, comma 1 bis, della l. 84/1994 .3. Nell’ambito del procedimento per l’approvazione del piano regolatore portuale (PRP) disciplinato dall’
articolo 5, comma 2 bis, della l. 84/1994 , la Giunta regionale, con deliberazione, si pronuncia, entro il termine di cui al medesimo articolo, in merito alla coerenza di quanto previsto nel PRP adottato, riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali, con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e del PIT relativi a tali aree sulle quali le previsioni del PRP possono avere impatto.
”.
articolo 5, comma 2 bis, della l. 84/1994 , la Giunta regionale, con deliberazione, si pronuncia, entro il termine di cui al medesimo articolo, in merito alla coerenza di quanto previsto nel PRP adottato, riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali, con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e del PIT relativi a tali aree sulle quali le previsioni del PRP possono avere impatto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



