Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
Art. 68
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Modifiche all’articolo 13 quater della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 le parole: “
alle procedure di VIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla procedura di VIA
” e dopo le parole: “
di aver già presentato
” sono inserite le seguenti: “
o di presentare contestualmente
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
1 bis. Nel caso di istanza di verifica di assoggettabilità di competenza statale e di AUE di competenza regionale si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo,
del d.lgs. 190/2024 .
”.
del d.lgs. 190/2024 .3. Il comma 2 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
2. Nei casi di cui al comma 1, entro dieci giorni dall’esito della consultazione di cui all’
articolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo svolgimento della procedura di VIA cui all’
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .
”.
articolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’
articolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo svolgimento della procedura di VIA cui all’
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .4. Il comma 3 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
3. Gli esiti della VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE, secondo le modalità indicate dall’
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .
”:
articolo 25 del d.lgs. 152/2006 .5. Il comma 4 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



