Menù di navigazione

Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026

Art. 67
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 , le parole: “
e alle procedure di VIA ai sensi del Sito esternod.lgs. 152/2006 ,
” sono sostituite dalle seguenti: “
e alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, di seguito “VIA”
.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 , secondo quanto stabilito all’Sito esternoarticolo 5, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all'interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AUE.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
2 bis. Nel caso di istanza di verifica di assoggettabilità si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo, Sito esternodel d.lgs. 190/2024 .
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 le parole: “
La struttura AUE
” sono sostituite dalle seguenti: “
Nei casi di istanza di VIA e di AUE, la struttura AUE
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
4. Nei casi di cui al comma 3, entro dieci giorni dall’esito della consultazione di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 6, del d.lgs. 190/2024 o dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’Sito esternoarticolo 9, comma 9, del d.lgs. 190/2024 , per lo
svolgimento della procedura di VIA di cui all’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
”.
6. Il comma 5 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
5. Gli esiti della VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE secondo le modalità indicate dall’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.