Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
Art. 56
Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni. Modifiche all’articolo 28 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 5 dell’articolo 28 bis della l.r. 25/1998 , le parole: “
effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.r. 25/1998 , articolo 5, comma 1, lett. e bis) – Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario
” sono sostituite dalle seguenti: “
effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, nonché secondo le modalità, le priorità temporali ed il piano finanziario
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.




Burt n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026