Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026
Art. 32
Revoca delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 71/2017
1. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 dopo la parola: “
riferimento
” sono aggiunte le seguenti: “
, da calcolarsi alla data dell’atto di revoca. Sono fatte salve le ulteriori maggiorazioni previste dall’
articolo 17, comma 4, del d.lgs. 184/2025
”.
articolo 17, comma 4, del d.lgs. 184/2025 2. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è abrogato.
3. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 le parole: “
trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all’entità dell’agevolazione
” sono soppresse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



