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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 18

Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 4 agosto 2026

Art. 25
Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 7/2024
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 la parola: “
previsionali
” è sostituita dalla seguente: “
contabili
”, e le parole: “
di carattere programmatorio
” sono soppresse.
2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
di carattere programmatorio
” sono soppresse.
3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 sono aggiunte le parole: “
e bilancio di esercizio
”.
“
b) piano triennale degli investimenti, rappresentativo delle relative fonti di finanziamento e, a consuntivo, relazione sullo stato di attuazione degli investimenti;
”.
5. Nell’alinea della lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
, che indica:
” sono sostituite dalle seguenti: “
e al bilancio di esercizio, con indicazione di
”.
6. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 è sostituito dal seguente:
“
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano ai consorzi, ove non diversamente disciplinato da
specifiche disposizioni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.