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Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15

Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 3, 28, 97, 113 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 3 e l’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), l), n), n bis), o), s) e z), dello Statuto;


Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);


Visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);


Vista la raccomandazione UNESCO del 23 novembre 2021 sull’Etica dell’IA: Modellare il futuro delle nostre società;


Vista la convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, adottata il 17 maggio 2024;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);


Vista la Sito esternolegge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale);


Visto il libro bianco “L’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino” dell’Agenzia Italia digitale (AGID) adottato il 21 marzo 2018;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 );


Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);


Visto il parere favorevole condizionato del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2026;


Considerato quanto segue:


1. il regolamento (UE) 2024/1689 esordisce istituendo un quadro giuridico uniforme per “l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione” (Considerando 1);


2. sempre nei “considerando” del regolamento (UE) 2024/1689, si legge che è necessario che il quadro giuridico uniforme dell'Unione europea “istituisca regole armonizzate in materia di IA per promuovere lo sviluppo, l'uso e l'adozione dell'IA nel mercato interno” (Considerando 8), ma che “l'IA può nel contempo, a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione, al suo utilizzo e al suo livello di sviluppo tecnologico specifici, comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia immateriale, compreso il pregiudizio fisico, psicologico, sociale o economico” (Considerando 5);


3. l’approccio europeo rende quindi consapevoli del significato che può assumere l’utilizzo di questi strumenti, dei loro vantaggi, ma anche dei loro rischi e la necessità conseguente della salvaguardia di alcuni valori fondamentali dato che “le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (IA) hanno ampiamente rivelato, ormai già da alcuni anni a questa parte, il proprio impatto pervasivo e il proprio potenziale trasformativo delle dinamiche sociali e produttive. L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo in cui viviamo e le modalità con cui produciamo valore in tutti i settori” (Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024 – 2026);


4. l’Sito esternoarticolo 3 della l. 132/2025 sottolinea che “I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità … assicurando la sorveglianza e l'intervento umano” e ricorda, tra l’altro, il “rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza”;


5. l’Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha adottato, all’unanimità dei suoi cento novantatré stati membri, un’importante raccomandazione che si articola in valori e principi, oltre alle modalità per metterli in pratica. E lo fa suggerendo agli stati membri compiti concreti in undici aree politiche. Tra le aree di rilevanza generale per la società in cui vengono presentati mandati concreti affinché le politiche raggiungano lo sviluppo e l’uso etico dell’intelligenza artificiale, si ricordano: il settore sanitario, la cultura, i pregiudizi di genere, l’educazione e la ricerca, l’ambiente egli ecosistemi. Per essere certi che lo sviluppo antropocentrico dell’Intelligenza artificiale (IA) divenga e continui ad essere la norma, sono necessari “input” da parte di tutti i portatori di interessi: non solo i politici, ma anche le organizzazioni della società civile, le aziende private ed il pubblico in generale;


6. sempre l’UNESCO ricorda che l’avvento dell’IA può essere benefico od ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a seconda di come essa viene applicata nei paesi con livello di sviluppo diverso; per questo è necessaria una valutazione continua dell'impatto umano, sociale, culturale, economico e ambientale delle tecnologie di IA, in un concetto di sostenibilità come un insieme di obiettivi in continua evoluzione in una serie di dimensioni, come quelli attualmente identificati negli “Obiettivi di sviluppo sostenibile” dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite;


7. la Strategia del Consiglio d'Europa per l'istruzione 2024 – 2030 “Prima gli studenti: L'istruzione per le società democratiche di oggi e di domani”, delinea una visione trasformativa per l'istruzione europea, incentrata sul rafforzamento dei valori democratici, sul miglioramento dell'inclusione sociale e sull'adozione responsabile dell'innovazione digitale;


8. il rapporto preliminare del Panel scientifico internazionale indipendente sull’IA delle Nazioni unite, pubblicato nel luglio 2026, rileva come gli impatti negativi legati a disinformazione, minacce cibernetiche e violazioni dei diritti umani colpiscano in modo sproporzionato le comunità più vulnerabili e come l’impronta energetica minacci la sostenibilità ambientale, rendendo imperativa l’adozione di quadri giuridici che correggano tali squilibri e promuovano uno sviluppo e un utilizzo responsabili, inclusivi e trasparenti dell’intelligenza artificiale, affinché essa sia rigorosamente orientata al benessere della persona, alla coesione sociale e alla tutela del pianeta;


9. anche il libro bianco “L’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino” dell’AGID del 2018 sottolinea la sfida etica alla base di ogni riflessione in questo campo e il fatto che vada affermato con forza il principio antropocentrico, secondo cui l’IA deve essere sempre messa al servizio delle persone; pone attenzione al tema, fondamentale, delle competenze che è necessario sviluppare nell’epoca dell’IA e lo si fa da due punti di vista: quello dei cittadini e quello del personale della pubblica amministrazione (PA), ricordando che non solo i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ma più in generale chi lavora negli uffici della PA dovrà essere in grado di capire quali strumenti di IA integrare nei propri processi lavorativi e quali proporre ai cittadini. In questo senso, una PA adeguatamente formata può divenire una vera e propria palestra di innovazione;


10. nella Strategia italiana per l’IA 2024 – 2026 si legge che per la PA dovranno prevedersi “percorsi di accompagnamento che sappiano prendere atto dell’attuale carenza di competenze professionali dedicate” e che “la trasparenza dei processi, sarà un obiettivo prioritario”; in generale “L’Italia dovrà promuovere una formazione di elevata qualità, allineata alle nuove competenze richieste per affrontare le sfide che l’Intelligenza Artificiale ci porrà negli anni a venire” e “La Formazione… estrinsecherà una duplice natura, da una parte, definendo azioni ‘pazienti’ che mireranno a diffondere capillarmente competenze e conoscenze; dall’altra, sostenendo azioni che necessitano di tempi più brevi, come quelle legate ai percorsi di reskilling e upskilling”; si parla di “avvicinamento all’IA alla scuola”, “Educazione all’utilizzo degli strumenti di IA”, “Corsi ITS focalizzati sull’IA” “Educazione all’utilizzo degli strumenti di IA”, “didattica diffusa sull’IA nei corsi di laurea universitari” e “potenziamento del dottorato nazionale in IA”;


11. è quindi in un quadro articolato di fonti e strumenti nonché di competenze scientifiche presenti sul territorio regionale, a partire dal Centro regionale per la ricerca, la formazione e il trasferimento tecnologico in materia di Big Data & Artificial Intelligence (CBDAI), che aggrega le istituzioni accademiche e gli istituti del Centro nazionale delle ricerche (CNR) attivi su queste tematiche, che si muove la Toscana, nel rispetto della normativa europea e nazionale; nell’ambito delle competenze legislative regionali questa legge, anche in raccordo e collaborazione con gli organismi statali competenti, agisce per sensibilizzare tutti i residenti ad un uso sotto tutti gli aspetti consapevole dell’IA, per dare alcuni strumenti e abilità alla tutela dei diritti e di conseguenza per il loro esercizio in tutti gli ambiti e per tutti i soggetti interessati, nonché per favorire lo sviluppo e l'uso dell’IA in tutti i settori considerati strategici per la Regione Toscana. Con particolare attenzione a forme di IA centrate sulla persona e sulla società, ovvero strumenti volti a potenziare le capacità umane, piuttosto che a sostituirle, e favorendo l’interazione umana anche nell’erogazione dei servizi pubblici nel rispetto della normativa statale ed europea;


12. anche in un’ottica di alfabetizzazione digitale a più livelli a seconda dei soggetti coinvolti, le attività promosse si incentrano soprattutto in attività formative anche negli ambiti dei corsi scolastici, degli istituti di istruzione superiore e delle università degli studi toscane, valorizzando e potenziando le competenze dei centri e dei soggetti che agiscono nel mondo del lavoro, pubblico e privato, e per l’educazione ai diritti di cittadinanza digitale dei residenti, “digital skills”, “digital literacy”, come richiamate anche dalla dichiarazione europea sulla sovranità digitale (Declaration for European Digital Sovereignty), sottoscritta il 18 Novembre 2025, con particolare attenzione ai territori della Toscana diffusa ai sensi della l.r. 11/2025 e della l.r. 57/2024 e quindi favorendo una distribuzione dei servizi il più capillare possibile;


13. rientra nell’uso consapevole e corretto delle tecnologie digitali anche il recupero dell’equilibrio tra tempo online e offline per lo sviluppo delle abilità individuali senza l’ausilio della tecnologia e la salvaguardia del benessere psicofisico nell’uso degli smartphone, dei social network e dei relativi algoritmi basati sull’IA, soprattutto per le nuove generazioni;


14. anche con la presente legge, l'uso dell’IA da parte dell'amministrazione regionale e, per quanto di competenza regionale, nel territorio toscano, deve continuare ad improntarsi ai principi fondamentali previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 di trasparenza e spiegabilità, equità e non discriminazione, responsabilità umana, protezione dei dati fin dalla progettazione, sicurezza e robustezza dei sistemi, sostenibilità, inclusività, accessibilità e partecipazione. In tale contesto, i benefici organizzativi e i risparmi di tempo derivanti dall’introduzione di sistemi di IA possono rappresentare un’opportunità per rafforzare i servizi a maggior contenuto relazionale, di cura e di prossimità ai cittadini e alle comunità, con particolare attenzione ai territori della Toscana diffusa;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.