Menù di navigazione

Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15

Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026

Art. 8
Osservatorio sull’IA
1. È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio sull’IA di seguito denominato “Osservatorio”.
2. Sono membri dell’Osservatorio, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale:
a) quattro esperti dipendenti della Regione designati dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di IA;
b) sei esperti designati dal Consiglio regionale;
c) quattro esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui due per i comuni, uno per le province e uno per la Città metropolitana di Firenze;
d) un membro designato dal Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9;
e) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla l.r. 9/2008 ;
f) un membro designato dal CORECOM;
g) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), previa intesa, tra gli appartenenti alle strutture scientifiche del CNR con sede in Toscana;
h) un rappresentante delle imprese del settore tecnologico designato dalle associazioni imprenditoriali;
i) un rappresentante della sanità designato dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità;
j) un rappresentante designato da ciascuna delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. L’Osservatorio:
a) formula indirizzi per le linee guida di cui all’articolo 15 bis della l.r. 57/2024 e ne propone aggiornamenti;
b) riceve ed esamina le segnalazioni degli utenti sul rispetto in Toscana dei diritti connessi all’uso dell’IA;
c) collabora con organismi, nazionali ed europei, in materia di governance dell’IA;
d) monitora l’attuazione della presente legge, con il supporto dell'Ufficio regionale di statistica che può avvalersi anche dell’Istituto regionale per la programmazione economica (IRPET);
e) si coordina, per gli adempimenti di competenza comune, con la RTRT.
4. Nelle attività inerenti alle segnalazioni degli utenti di cui al comma 3, lettera b), l’Osservatorio:
a) può attivare collaborazioni con il Difensore civico regionale nelle modalità consentite dalla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
b) formula raccomandazioni alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;
c) indirizza l’utente per l’eventuale trasmissione alle autorità e amministrazioni competenti, monitorandone l’esito;
d) indica alla direzione competente della Giunta regionale le caratteristiche degli applicativi per la presentazione telematica delle segnalazioni;
e) approva un disciplinare per la selezione dei casi da prendere in esame ed il coinvolgimento dei centri di facilitazione digitale.
5. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborsi, indennità o gettoni di presenza. Per la nomina dei membri dell’Osservatorio non si applica la Sito esternolegge 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fatta salva l’applicazione degli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, commi 3 e 4, 15, 16, 17
eccettuato il secondo periodo del comma 2, articolo 18.
(1)

Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.

6. L’Osservatorio si avvale della collaborazione con i responsabili della transizione digitale degli enti di cui all’articolo 2, dei settori competenti dell’amministrazione regionale e del supporto tecnico scientifico del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9.
7. L’Osservatorio si insedia con la nomina della maggioranza dei membri e la Giunta regionale ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento, le modalità di supporto tecnico amministrativo e definisce le modalità tecniche e organizzative del monitoraggio inclusi gli strumenti, gli indicatori e i flussi informativi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.