Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15
Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026
Art. 8
Osservatorio sull’IA
1. È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio sull’IA di seguito denominato “Osservatorio”.
2. Sono membri dell’Osservatorio, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale:
a) quattro esperti dipendenti della Regione designati dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di IA;
b) sei esperti designati dal Consiglio regionale;
c) quattro esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui due per i comuni, uno per le province e uno per la Città metropolitana di Firenze;
d) un membro designato dal Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9;
e) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla l.r. 9/2008 ;
f) un membro designato dal CORECOM;
g) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), previa intesa, tra gli appartenenti alle strutture scientifiche del CNR con sede in Toscana;
h) un rappresentante delle imprese del settore tecnologico designato dalle associazioni imprenditoriali;
i) un rappresentante della sanità designato dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità;
j) un rappresentante designato da ciascuna delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. L’Osservatorio:
a) formula indirizzi per le linee guida di cui all’articolo 15 bis della l.r. 57/2024 e ne propone aggiornamenti;
b) riceve ed esamina le segnalazioni degli utenti sul rispetto in Toscana dei diritti connessi all’uso dell’IA;
c) collabora con organismi, nazionali ed europei, in materia di governance dell’IA;
d) monitora l’attuazione della presente legge, con il supporto dell'Ufficio regionale di statistica che può avvalersi anche dell’Istituto regionale per la programmazione economica (IRPET);
e) si coordina, per gli adempimenti di competenza comune, con la RTRT.
4. Nelle attività inerenti alle segnalazioni degli utenti di cui al comma 3, lettera b), l’Osservatorio:
a) può attivare collaborazioni con il Difensore civico regionale nelle modalità consentite dalla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
b) formula raccomandazioni alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;
c) indirizza l’utente per l’eventuale trasmissione alle autorità e amministrazioni competenti, monitorandone l’esito;
d) indica alla direzione competente della Giunta regionale le caratteristiche degli applicativi per la presentazione telematica delle segnalazioni;
e) approva un disciplinare per la selezione dei casi da prendere in esame ed il coinvolgimento dei centri di facilitazione digitale.
5. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborsi, indennità o gettoni di presenza. Per la nomina dei membri dell’Osservatorio non si applica la
legge 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fatta salva l’applicazione degli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, commi 3 e 4, 15, 16, 17
legge 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fatta salva l’applicazione degli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, commi 3 e 4, 15, 16, 17 eccettuato il secondo periodo del comma 2, articolo 18.
(1)6. L’Osservatorio si avvale della collaborazione con i responsabili della transizione digitale degli enti di cui all’articolo 2, dei settori competenti dell’amministrazione regionale e del supporto tecnico scientifico del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9.
7. L’Osservatorio si insedia con la nomina della maggioranza dei membri e la Giunta regionale ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento, le modalità di supporto tecnico amministrativo e definisce le modalità tecniche e organizzative del monitoraggio inclusi gli strumenti, gli indicatori e i flussi informativi.
Note del Redattore:
Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



