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Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15

Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026

Art. 6
Istruzione, orientamento, formazione e lavoro
1. Nell’esercizio delle proprie competenze ed in coerenza con i contenuti dell’articolo 4, la Regione promuove:
a) l’inserimento di moduli e attività formative specifiche nell’ambito dei percorsi di cui alle figure professionali nazionali formate dagli istituti tecnologici superiori e nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
b) l’inserimento di corsi e attività formative nell’ambito dei percorsi di formazione professionale di cui all’articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), resi disponibili attraverso il catalogo disciplinato dall’articolo 16 della medesima legge;
c) l'inserimento di moduli nell'ambito di corsi di laurea e l'attivazione di percorsi specialistici sull'utilizzo consapevole e responsabile dei sistemi di IA, anche in relazione a specifici ambiti disciplinari, nel rispetto dell’autonomia delle università degli studi;
d) percorsi di formazione professionale all’uso dei sistemi di IA e di riqualificazione dei lavoratori per opportunità professionali nell’ambito delle nuove tecnologie;
e) iniziative per gli insegnanti e per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado anche per l’uso critico e consapevole degli smartphone e dei social network;
f) iniziative per gli studenti di ogni ordine e grado concernenti l’uso responsabile e sicuro di sistemi di IA e servizi digitali;
g) iniziative con i formatori concernenti l’uso consapevole e sicuro dei sistemi di IA e servizi digitali, tra cui piattaforme social network, al fine di consentire loro di esercitare efficacemente l’attività di supervisione e cura e formazione dei discenti affidati;
h) attività di formazione per gli addetti ai centri di facilitazione digitale e per gli strumenti di tutela degli utenti;
i) il supporto per le attività formative rivolte ai dipendenti pubblici nell’ambito delle iniziative e risorse per la formazione dei rispettivi dipendenti e consulenza alle aziende private con sede operativa in Toscana;
j) l'uso di strumenti di IA per orientare e favorire scelte informate dei percorsi di formazione universitaria;
k) la valutazione consapevole dell’uso di strumenti di IA nell’orientamento al lavoro, alla formazione professionale e nell’incontro domanda e offerta di lavoro a favore di cittadini e imprese;
l) l’uso di strumenti di IA per l’analisi e la gestione delle competenze dei cittadini e dei lavoratori, al fine di migliorare i processi formazione, rafforzare l’efficacia dell’incontro tra domanda e offerta, ridurre il disallineamento tra competenze richieste e disponibili;
m) divulgazione e iniziative rivolte a membri indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Nell’ambito di progettualità statali o europee, la Regione, mediante accordi con le università degli studi toscane, può finanziare borse di dottorato e può cofinanziare corsi di studio nelle materie oggetto della presente legge.

Note del Redattore:

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Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.