Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15
Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026
Art. 4
Linee di intervento regionale
1. La Regione orienta la propria azione, in particolare, alle seguenti linee di intervento:
a) uso consapevole e tutela dei diritti, attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e supporto rivolte alla cittadinanza, ai lavoratori, ai consumatori, agli utenti dei servizi pubblici e ai soggetti interessati dall’utilizzo di sistemi di IA, con particolare attenzione alla conoscenza dei rischi, delle opportunità, delle modalità di esercizio dei diritti e alla prevenzione degli effetti pregiudizievoli derivanti da un uso improprio delle tecnologie;
b) formazione e sviluppo delle competenze, mediante percorsi formativi adattati alle diverse fasce di età e ai diversi contesti educativi, lavorativi e professionali, incluse le scuole di ogni ordine e grado e i centri per l’impiego, le università degli studi, al fine di rafforzare conoscenze, abilità e competenze per un utilizzo critico, sicuro e responsabile dei sistemi di IA e dei servizi digitali;
c) favorire la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione mediante la collaborazione con università degli studi, centri di ricerca, enti pubblici e soggetti privati, anche attraverso il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9, per lo sviluppo e l’adozione di sistemi innovativi di IA basati su un approccio antropocentrico, capaci di potenziare le capacità delle persone e di contribuire allo sviluppo sociale, economico e produttivo del territorio regionale;
d) promuovere le condizioni per favorire l’attrazione di investimenti, nazionali e internazionali, nel settore dell’IA, anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle infrastrutture regionali;
e) tutela dei diritti e degli interessi delle comunità e collettività, nonché degli interessati coinvolti dall’uso dell’IA mediante le attività dell’Osservatorio sull’IA ai sensi dell’articolo 8, comma 4;
f) mantenimento delle abilità e competenze individuali e di gruppo necessarie alla vita quotidiana, sociale e lavorativa anche senza l'ausilio di sistemi di IA e delle tecnologie digitali, ed allo sviluppo di nuove capacità necessarie alla individuazione e distinzione di contenuti prodotti dall'IA, anche nell’ottica di uso informato e critico di questi sistemi, con particolare riferimento alle categorie di soggetti vulnerabili;
g) favorire l’uso equilibrato dei tempi di connessione e di disconnessione con particolare riferimento alla promozione del benessere psicofisico, integrità cognitiva nei luoghi di lavoro;
h) favorire l’uso equilibrato di tempi di connessione e di disconnessione per lo sviluppo di capacità creative, relazionali e organizzative con particolare riferimento ai minori di età;
i) favorire lo sviluppo, l'adozione e la sperimentazione consapevoli e responsabili di sistemi di IA da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Toscana.
2. La Regione può avvalersi della collaborazione delle università degli studi e dei centri di ricerca presenti in Toscana per la specificazione degli ambiti delle linee di intervento di cui al comma 1, e monitora la salvaguardia dei principi della presente legge in tutto il territorio regionale.
3. Nell’attuazione degli interventi la Regione si avvale dei soggetti di cui all’articolo 5 e assicura particolare attenzione alle persone vulnerabili e alla riduzione dei divari digitali e di genere.
Note del Redattore:
Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



