Menù di navigazione

Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15

Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026

Art. 4
Linee di intervento regionale
1. La Regione orienta la propria azione, in particolare, alle seguenti linee di intervento:
a) uso consapevole e tutela dei diritti, attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e supporto rivolte alla cittadinanza, ai lavoratori, ai consumatori, agli utenti dei servizi pubblici e ai soggetti interessati dall’utilizzo di sistemi di IA, con particolare attenzione alla conoscenza dei rischi, delle opportunità, delle modalità di esercizio dei diritti e alla prevenzione degli effetti pregiudizievoli derivanti da un uso improprio delle tecnologie;
b) formazione e sviluppo delle competenze, mediante percorsi formativi adattati alle diverse fasce di età e ai diversi contesti educativi, lavorativi e professionali, incluse le scuole di ogni ordine e grado e i centri per l’impiego, le università degli studi, al fine di rafforzare conoscenze, abilità e competenze per un utilizzo critico, sicuro e responsabile dei sistemi di IA e dei servizi digitali;
c) favorire la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione mediante la collaborazione con università degli studi, centri di ricerca, enti pubblici e soggetti privati, anche attraverso il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9, per lo sviluppo e l’adozione di sistemi innovativi di IA basati su un approccio antropocentrico, capaci di potenziare le capacità delle persone e di contribuire allo sviluppo sociale, economico e produttivo del territorio regionale;
d) promuovere le condizioni per favorire l’attrazione di investimenti, nazionali e internazionali, nel settore dell’IA, anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle infrastrutture regionali;
e) tutela dei diritti e degli interessi delle comunità e collettività, nonché degli interessati coinvolti dall’uso dell’IA mediante le attività dell’Osservatorio sull’IA ai sensi dell’articolo 8, comma 4;
f) mantenimento delle abilità e competenze individuali e di gruppo necessarie alla vita quotidiana, sociale e lavorativa anche senza l'ausilio di sistemi di IA e delle tecnologie digitali, ed allo sviluppo di nuove capacità necessarie alla individuazione e distinzione di contenuti prodotti dall'IA, anche nell’ottica di uso informato e critico di questi sistemi, con particolare riferimento alle categorie di soggetti vulnerabili;
g) favorire l’uso equilibrato dei tempi di connessione e di disconnessione con particolare riferimento alla promozione del benessere psicofisico, integrità cognitiva nei luoghi di lavoro;
h) favorire l’uso equilibrato di tempi di connessione e di disconnessione per lo sviluppo di capacità creative, relazionali e organizzative con particolare riferimento ai minori di età;
i) favorire lo sviluppo, l'adozione e la sperimentazione consapevoli e responsabili di sistemi di IA da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Toscana.
2. La Regione può avvalersi della collaborazione delle università degli studi e dei centri di ricerca presenti in Toscana per la specificazione degli ambiti delle linee di intervento di cui al comma 1, e monitora la salvaguardia dei principi della presente legge in tutto il territorio regionale.
3. Nell’attuazione degli interventi la Regione si avvale dei soggetti di cui all’articolo 5 e assicura particolare attenzione alle persone vulnerabili e alla riduzione dei divari digitali e di genere.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.