Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15
Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026
Art. 3
Strategia regionale e governance IA
1. La Giunta regionale delinea periodicamente la strategia regionale IA che definisce:
a) il modello di governance IA e di organizzazione della Regione mediante indicazioni procedurali e operative, obiettivi e risultati attesi riconducibili all’azione della Regione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della l.r. 57/2024 ;
b) le risorse da destinare alle università degli studi e ai centri di ricerca per le attività, anche di tipo scientifico, realizzate nell'ambito del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all'articolo 9;
c) i contenuti delle attività formative coerenti con la presente legge;
d) gli ambiti e le modalità di collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 5;
e) le azioni specifiche per i territori della Toscana diffusa ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 11/2025 ;
f) le sperimentazioni da promuovere nel periodo di riferimento mediante “regulatory sandboxes” ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 57/2024 ;
g) gli indirizzi per l’accesso, il coordinamento e l’utilizzo di infrastrutture digitali adeguate allo sviluppo e all’uso responsabile dei sistemi di IA, anche attraverso il raccordo con iniziative nazionali ed europee in materia di innovazione digitale, gestione dei dati, capacità di calcolo e IA.
2. La strategia regionale di cui al comma 1:
a) è definita in coordinamento e concertazione con le politiche settoriali, nel rispetto degli atti di programmazione regionali e non in conflitto con gli atti di programmazione statali in materia;
b) è redatta dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di IA, anche coordinandosi con gli organi della RTRT, con il supporto dell’Osservatorio sull’IA di cui all’articolo 8, del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9 e del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
c) è elaborata previa concertazione con gli enti locali e le rispettive associazioni rappresentative;
d) si sviluppa in coerenza con le azioni regionali di cui all’articolo 8 della l.r. 57/2024 e con la promozione regionale delle regole di progettazione e utilizzo consapevole dei sistemi IA, affidabili e sicure, previste dall’articolo 6, comma 1, lettera i), della medesima l.r. 57/2024 .
3. La strategia regionale è approvata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. che si esprime entro trenta giorni dall’assegnazione. In assenza di parere nei termini, la Giunta può procedere all’approvazione.
Note del Redattore:
Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



