Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15
Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione e agli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale;
b) agli enti di diritto privato controllati dalla Regione;
c) alle aziende e agli altri enti del servizio sanitario regionale (SSR).
2. Per le aziende e gli altri enti del SSR la presente legge si applica per ciò che concerne il principio della trasparenza e tracciabilità per gli utenti sull'utilizzo di sistemi di IA certificati e validati durante un percorso di cura ed in relazione ai contenuti della formazione.
3. La presente legge si applica agli enti locali della Toscana e ai loro enti e organismi dipendenti o strumentali, agli organismi privati comunque denominati, da essi controllati, nonché a ogni altro soggetto, pubblico e privato, che usufruisca dei servizi digitali offerti dalla Regione; tale applicabilità avviene nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle modalità organizzative di ciascuno e previa stipula di una convenzione concordata e sottoscritta nell’ambito della rete telematica regionale Toscana (RTRT) di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 ).
4. La Regione collabora con soggetti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità della presente legge anche mediante l’Osservatorio sull’IA di cui all’articolo 8 e il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9.
Note del Redattore:
Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



