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Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15

Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026

Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione e agli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale;
b) agli enti di diritto privato controllati dalla Regione;
c) alle aziende e agli altri enti del servizio sanitario regionale (SSR).
2. Per le aziende e gli altri enti del SSR la presente legge si applica per ciò che concerne il principio della trasparenza e tracciabilità per gli utenti sull'utilizzo di sistemi di IA certificati e validati durante un percorso di cura ed in relazione ai contenuti della formazione.
3. La presente legge si applica agli enti locali della Toscana e ai loro enti e organismi dipendenti o strumentali, agli organismi privati comunque denominati, da essi controllati, nonché a ogni altro soggetto, pubblico e privato, che usufruisca dei servizi digitali offerti dalla Regione; tale applicabilità avviene nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle modalità organizzative di ciascuno e previa stipula di una convenzione concordata e sottoscritta nell’ambito della rete telematica regionale Toscana (RTRT) di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 ).
4. La Regione collabora con soggetti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità della presente legge anche mediante l’Osservatorio sull’IA di cui all’articolo 8 e il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.