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Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15

Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026

Art. 13
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, valuta l’attuazione della presente legge ed i risultati ottenuti nelle attività di orientamento degli utenti e promozione dell’uso responsabile e consapevole dell’IA.
2. A tal fine, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione dello stato di attuazione della presente legge, in coordinamento con l’Osservatorio di cui all’articolo 8 e il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9, che documenta e descrive:
a) il numero, la distribuzione sul territorio e le caratteristiche dei destinatari degli interventi, il grado di soddisfazione per i servizi erogati tramite i centri di facilitazione digitale e le fonti finanziarie associate alla strategia regionale sull’IA;
b) le attività svolte, negli ambiti di attuazione della presente legge, dai centri di facilitazione digitale di cui all’articolo 3 della l.r. 57/2024 , dal Consorzio Metis di cui all’articolo 19 della l.r. 57/2024 , dal Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9, e dall’Osservatorio di cui all’articolo 8 della presente legge, nonché le sperimentazioni promosse mediante “regulatory sandboxes”, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 57/2024 ;
c) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, e sulla base delle risposte pervenute, un quadro informativo di sintesi sui sistemi di IA adottati o sperimentati nei rispettivi processi e servizi, con indicazione delle finalità perseguite, dei processi amministrativi interessati, della classificazione del livello di rischio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, delle eventuali valutazioni di impatto effettuate e delle modalità di sorveglianza umana adottate;
d) sulla base degli elementi conoscitivi disponibili, l’evoluzione a livello regionale degli effetti derivanti dall’introduzione dei sistemi di IA sull’occupazione, sull’organizzazione del lavoro e sulle competenze nei settori pubblico e privato;
e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.

Note del Redattore:

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Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.