Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15
Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026
Art. 11
Intelligenza artificiale. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 57/2024
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 57/2024 è aggiunta la seguente:
“
d bis) opera per la qualità, interoperabilità e autonomia tecnologica, promuovendo soluzioni digitali interoperabili, sicure e sostenibili, fondate sulla portabilità dei dati, sull’adozione di standard aperti e sull’integrazione tra sistemi e piattaforme diverse, anche al fine di favorire la cooperazione tra enti, l’efficienza della spesa pubblica, l’accesso a infrastrutture digitali adeguate e l’autonomia tecnologica del sistema regionale;
”;2. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 57/2024 è aggiunta la seguente:
“
d ter) promuove un’adozione dell’intelligenza artificiale che abbia come obiettivo il miglioramento del benessere collettivo e dei servizi pubblici grazie all’efficientamento dei processi e dei servizi derivanti dall’utilizzo di questa tecnologia.
”.Note del Redattore:
Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



