Legge regionale 29 luglio 2026, n. 15
Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024 .
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione opera per:
a) promuovere un uso e sviluppo responsabile, trasparente ed etico dell’intelligenza artificiale, di seguito denominata “IA”, volto a minimizzare l’impatto energetico e ambientale;
b) informare, sensibilizzare e formare ad un'educazione critica all'IA, intesa come capacità di comprenderne il funzionamento, di valutarne criticamente gli esiti, di coglierne le implicazioni etiche, sociali, lavorative, ambientali e di potere, di conoscere ed esercitare i propri diritti, di scegliere consapevolmente se, quando e come avvalersi dei sistemi di IA, inclusa la facoltà di non avvalersene;
c) orientare la condotta degli utenti informando sui casi d’uso, consentiti e non, dei sistemi di IA, delineare le regole applicative di soluzioni di IA nei servizi offerti dalla pubblica amministrazione regionale, nell’ambito delle proprie competenze ed in conformità alla normativa europea e nazionale;
d) promuovere le condizioni per la parità di accesso all’uso e alle opportunità offerte dell’IA;
e) diffondere l'uso dell'IA promuovendola nei territori della Toscana diffusa ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);
f) favorire lo sviluppo e l’adozione di sistemi innovativi di IA, promuovendo la creazione di un ecosistema regionale basato su un approccio antropocentrico;
g) proteggere da un uso acritico e indifferenziato dell'IA e dalle conseguenze pregiudizievoli per i diritti fondamentali della persona;
h) proteggere i bambini e gli adolescenti dalle implicazioni negative sulla loro crescita e formazione, promuovendo la costruzione di competenze e abilità per un uso inclusivo, consapevole e responsabile.
2. Nell’ambito delle proprie competenze, la Regione attua la presente legge in modo conforme al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), e alla
legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale), e promuove il rispetto dei diritti fondamentali e la protezione dei dati personali, senza produrre nuovi obblighi per i creatori e gli utenti dei sistemi di IA.
legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale), e promuove il rispetto dei diritti fondamentali e la protezione dei dati personali, senza produrre nuovi obblighi per i creatori e gli utenti dei sistemi di IA.3. Per assicurare parità di diritti nell’uso delle tecnologie, la Regione si adopera per diffondere l’uso dell’IA presso i soggetti svantaggiati in attuazione della convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).4. Ai sensi della presente legge per sistema IA si intende quanto definito dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689.
Note del Redattore:
Parole così corrette con avviso tecnico di errore materiale pubblicato sul Bollettino ufficiale del 12 agosto 2026, n. 46.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



