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Legge regionale 30 giugno 2026, n. 11

Procedure per la modifica e l’attuazione del piano regionale cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), Sito esternodella legge 5 agosto 2022, n. 118 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’8 maggio 2026;


Considerato quanto segue:


1. qualora si renda necessario realizzare un’opera pubblica, un impianto o un’opera di interesse pubblico per i quali la normativa statale preveda, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto, effetti di variante agli strumenti urbanistici vigenti, come ad esempio nelle fattispecie di cui all’Sito esternoarticolo 38 del d.lgs. 36/2023 , all’Sito esternoarticolo 208, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e all’Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 190/2024 , e tale intervento comporti una modifica del piano regionale cave (PRC), senza aumento dell’estensione dei giacimenti o degli obiettivi di produzione sostenibile, si rende necessario prevedere che la Regione si esprima in merito alla contestuale modifica del PRC, in conformità alle determinazioni adottate dal Consiglio regionale;


2. si ritiene pertanto opportuno procedere alla modifica dell’articolo 8 della l.r. 35/2015 al fine di precisare le condizioni e le modalità con cui il Consiglio regionale si pronuncia nell’ambito dei procedimenti che, per effetto della normativa statale, producono effetti anche in materia di pianificazione, potendo, in tal modo, tenere conto sia della rilevanza strategica dell’intervento sia delle esigenze connesse alla pianificazione delle attività estrattive;


3. nelle ipotesi, disciplinate dall’articolo 14 della l.r. 35/2015 , di mancato adeguamento al piano regionale cave (PRC) degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, si ritiene altresì necessario prevedere specifiche misure attivabili da parte dei soggetti privati interessati;


4. con riferimento al mancato adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, appare opportuno introdurre nell’articolo 14 della l.r. 35/2015 la possibilità che, su istanza del soggetto interessato, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva possa essere rilasciata con contestuale variante ai sensi dell’articolo 35 della l.r. 65/2014 ;


5. a seguito dell’avvio del procedimento su istanza di parte ai sensi del sopracitato articolo 35 della l.r. 65/2014 , nel caso in cui siano coinvolti più giacimenti, anche situati in diversi comuni, si rende necessario procedere con contestuale variante da parte di tutti i comuni interessati, nonché con il contestuale rilascio di eventuali nuove autorizzazioni e con la modifica delle autorizzazioni già in essere, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC;


6. secondo l’attuale formulazione dell’articolo 14, comma 2, della l.r. 35/2015 , qualora i comuni non provvedano alla definizione della proposta condivisa, la Giunta regionale diffida gli enti interessati ad adempiere entro un termine congruo, decorso inutilmente il quale, la Giunta regionale convoca una conferenza di servizi con i comuni coinvolti al fine di predisporre l’atto di ripartizione delle quote;


7. considerata la rilevanza strategica di tale attività di pianificazione e al fine di accelerare il processo decisionale, qualora la ripartizione delle quote di produzione sostenibile debba essere definita tramite conferenza di servizi, si prevede che l’intervento regionale possa limitarsi ad una quota ridotta rispetto alle quote previste negli obiettivi di produzione sostenibile indicati nel PRC. In tali ipotesi la ripartizione viene effettuata tramite una serie di criteri tenendo conto delle autorizzazioni in essere, con particolare riferimento alle volumetrie e ai tempi residui, nonché delle richieste presentate;


8. si prevede infine che, all’esito della conferenza di servizi, ciascun comune proceda secondo le determinazioni assunte. È fatta salva la possibilità della ripartizione integrale delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, con successivo accordo ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 35/2015 ;


Approva la presente legge


Art. 1
Procedure per l’approvazione e la modifica del piano regionale cave. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ), sono inseriti i seguenti:
“2 bis. La modifica al PRC, senza aumento dell’estensione dei giacimenti o degli obiettivi di produzione sostenibile, può prodursi altresì nei casi in cui la legge statale preveda variante agli strumenti urbanistici vigenti ed al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di procedimenti per l’approvazione di progetti di opere pubbliche oppure di impianti o opere di interesse pubblico o il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di opere e impianti di interesse pubblico;
b) sia richiesta l’azione integrata e coordinata di comuni, province o Città metropolitana, Regione ed amministrazioni statali interessati;
c) sottoscrizione di un’intesa tra Regione, amministrazioni statali e locali coinvolte;
d) risoluzione del Consiglio regionale favorevole alla proposta di variante.
2 ter. Nel caso del comma 2 bis, il Consiglio regionale si esprime in merito alla variante al PRC entro sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a sessanta giorni su richiesta della commissione competente. La decorrenza del termine o della sua proroga senza che il Consiglio regionale si sia espresso equivale ad atto di assenso.
2 quater. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 bis costituisce, ove occorra, variante al PRC e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 35/2015 , dopo le parole: “
di cui al comma 2
” sono inserite le seguenti: “
e 2 bis
”.
Art. 2
Mancato adeguamento e poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 35/2015 , sono inseriti i seguenti:
“1 bis. In caso di mancato adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale al PRC, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva di cui all’articolo 16 può essere rilasciata con contestuale variante in osservanza delle procedure di cui all’articolo 35 della l.r. 65/2014 .
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, è necessaria la contestualità delle varianti dei comuni eventualmente interessati e il rilascio delle eventuali nuove autorizzazioni, compresa la modifica delle autorizzazioni in essere, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
“2. In caso di mancata definizione della proposta da parte dei comuni di cui all'articolo 10, comma 2, la Giunta regionale, d’ufficio oppure su istanza del comune interessato, diffida i comuni ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale convoca, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14 ter della l. 241/1990 , una conferenza di servizi con i comuni interessati per la predisposizione dell’atto di ripartizione delle quote nel limite dell’80 per cento delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, tenendo conto delle eventuali proposte dei comuni e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) volumetrie residue e tempi di validità delle autorizzazioni in essere nel comprensorio;
b) andamento delle produzioni di materiale estratto;
c) richieste presentate ai sensi dell’articolo 11 o nelle forme previste dall’ordinamento.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
“2 bis. Ciascun comune procede in conformità alla ripartizione approvata dalla conferenza dei servizi di cui al comma 2. È fatta salva la possibilità della ripartizione residua delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, con successivo accordo ai sensi dell’articolo 10, comma 2.”.
Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.