Menù di navigazione

Legge regionale 30 giugno 2026, n. 11

Procedure per la modifica e l’attuazione del piano regionale cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), Sito esternodella legge 5 agosto 2022, n. 118 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’8 maggio 2026;


Considerato quanto segue:


1. qualora si renda necessario realizzare un’opera pubblica, un impianto o un’opera di interesse pubblico per i quali la normativa statale preveda, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto, effetti di variante agli strumenti urbanistici vigenti, come ad esempio nelle fattispecie di cui all’Sito esternoarticolo 38 del d.lgs. 36/2023 , all’Sito esternoarticolo 208, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e all’Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 190/2024 , e tale intervento comporti una modifica del piano regionale cave (PRC), senza aumento dell’estensione dei giacimenti o degli obiettivi di produzione sostenibile, si rende necessario prevedere che la Regione si esprima in merito alla contestuale modifica del PRC, in conformità alle determinazioni adottate dal Consiglio regionale;


2. si ritiene pertanto opportuno procedere alla modifica dell’articolo 8 della l.r. 35/2015 al fine di precisare le condizioni e le modalità con cui il Consiglio regionale si pronuncia nell’ambito dei procedimenti che, per effetto della normativa statale, producono effetti anche in materia di pianificazione, potendo, in tal modo, tenere conto sia della rilevanza strategica dell’intervento sia delle esigenze connesse alla pianificazione delle attività estrattive;


3. nelle ipotesi, disciplinate dall’articolo 14 della l.r. 35/2015 , di mancato adeguamento al piano regionale cave (PRC) degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, si ritiene altresì necessario prevedere specifiche misure attivabili da parte dei soggetti privati interessati;


4. con riferimento al mancato adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, appare opportuno introdurre nell’articolo 14 della l.r. 35/2015 la possibilità che, su istanza del soggetto interessato, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva possa essere rilasciata con contestuale variante ai sensi dell’articolo 35 della l.r. 65/2014 ;


5. a seguito dell’avvio del procedimento su istanza di parte ai sensi del sopracitato articolo 35 della l.r. 65/2014 , nel caso in cui siano coinvolti più giacimenti, anche situati in diversi comuni, si rende necessario procedere con contestuale variante da parte di tutti i comuni interessati, nonché con il contestuale rilascio di eventuali nuove autorizzazioni e con la modifica delle autorizzazioni già in essere, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC;


6. secondo l’attuale formulazione dell’articolo 14, comma 2, della l.r. 35/2015 , qualora i comuni non provvedano alla definizione della proposta condivisa, la Giunta regionale diffida gli enti interessati ad adempiere entro un termine congruo, decorso inutilmente il quale, la Giunta regionale convoca una conferenza di servizi con i comuni coinvolti al fine di predisporre l’atto di ripartizione delle quote;


7. considerata la rilevanza strategica di tale attività di pianificazione e al fine di accelerare il processo decisionale, qualora la ripartizione delle quote di produzione sostenibile debba essere definita tramite conferenza di servizi, si prevede che l’intervento regionale possa limitarsi ad una quota ridotta rispetto alle quote previste negli obiettivi di produzione sostenibile indicati nel PRC. In tali ipotesi la ripartizione viene effettuata tramite una serie di criteri tenendo conto delle autorizzazioni in essere, con particolare riferimento alle volumetrie e ai tempi residui, nonché delle richieste presentate;


8. si prevede infine che, all’esito della conferenza di servizi, ciascun comune proceda secondo le determinazioni assunte. È fatta salva la possibilità della ripartizione integrale delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, con successivo accordo ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 35/2015 ;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.