Legge regionale 30 giugno 2026, n. 11
Procedure per la modifica e l’attuazione del piano regionale cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026
Art. 2
Mancato adeguamento e poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 35/2015 , sono inseriti i seguenti:
“1 bis. In caso di mancato adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale al PRC, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva di cui all’articolo 16 può essere rilasciata con contestuale variante in osservanza delle procedure di cui all’articolo 35 della l.r. 65/2014 .
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, è necessaria la contestualità delle varianti dei comuni eventualmente interessati e il rilascio delle eventuali nuove autorizzazioni, compresa la modifica delle autorizzazioni in essere, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
“2. In caso di mancata definizione della proposta da parte dei comuni di cui all'articolo 10, comma 2, la Giunta regionale, d’ufficio oppure su istanza del comune interessato, diffida i comuni ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale convoca, ai sensi dell'
articolo 14 ter della l. 241/1990 , una conferenza di servizi con i comuni interessati per la predisposizione dell’atto di ripartizione delle quote nel limite dell’80 per cento delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, tenendo conto delle eventuali proposte dei comuni e nel rispetto dei seguenti criteri:
articolo 14 ter della l. 241/1990 , una conferenza di servizi con i comuni interessati per la predisposizione dell’atto di ripartizione delle quote nel limite dell’80 per cento delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, tenendo conto delle eventuali proposte dei comuni e nel rispetto dei seguenti criteri:a) volumetrie residue e tempi di validità delle autorizzazioni in essere nel comprensorio;
b) andamento delle produzioni di materiale estratto;
c) richieste presentate ai sensi dell’articolo 11 o nelle forme previste dall’ordinamento.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
“2 bis. Ciascun comune procede in conformità alla ripartizione approvata dalla conferenza dei servizi di cui al comma 2. È fatta salva la possibilità della ripartizione residua delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, con successivo accordo ai sensi dell’articolo 10, comma 2.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

