Legge regionale 30 giugno 2026, n. 11
Procedure per la modifica e l’attuazione del piano regionale cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 luglio 2026
Art. 1
Procedure per l’approvazione e la modifica del piano regionale cave. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ), sono inseriti i seguenti:
“2 bis. La modifica al PRC, senza aumento dell’estensione dei giacimenti o degli obiettivi di produzione sostenibile, può prodursi altresì nei casi in cui la legge statale preveda variante agli strumenti urbanistici vigenti ed al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di procedimenti per l’approvazione di progetti di opere pubbliche oppure di impianti o opere di interesse pubblico o il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di opere e impianti di interesse pubblico;
b) sia richiesta l’azione integrata e coordinata di comuni, province o Città metropolitana, Regione ed amministrazioni statali interessati;
c) sottoscrizione di un’intesa tra Regione, amministrazioni statali e locali coinvolte;
d) risoluzione del Consiglio regionale favorevole alla proposta di variante.
2 ter. Nel caso del comma 2 bis, il Consiglio regionale si esprime in merito alla variante al PRC entro sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a sessanta giorni su richiesta della commissione competente. La decorrenza del termine o della sua proroga senza che il Consiglio regionale si sia espresso equivale ad atto di assenso.
2 quater. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 bis costituisce, ove occorra, variante al PRC e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 35/2015 , dopo le parole: “
di cui al comma 2
” sono inserite le seguenti: “
e 2 bis
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

