Legge regionale 16 giugno 2026, n. 9
Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 25 giugno 2026
Art. 7
Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 61/2024
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 61/2024 la parola: “
comune
” è sostituita dalle seguenti: “
SUAP competente per territorio
”.2. Al comma 1 bis dell’articolo 60 della l.r. 61/2024 la parola: “
comune
” è sostituita dalle seguenti: “
SUAP competente per territorio
”.3. Al comma 1 ter dell’articolo 60 della l.r. 61/2024 la parola: “
comune
” è sostituita dalle seguenti: “
SUAP competente per territorio
”.4. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 60 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
1 quater. La cessazione dell’attività, comunicata o accertata d’ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza della comunicazione di avvio attività.
”.5. Il comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 61/2024 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

