Legge regionale 16 giugno 2026, n. 9
Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 25 giugno 2026
Art. 29
Interpretazione autentica dell’articolo 148, comma 1, lettera a), della l.r. 61/2024
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 148 della l.r. 61/2024 si intende non riferita alla funzione di tenuta del catasto della Rete escursionistica Toscana, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), che continua ad essere attribuita ai comuni capoluogo di provincia e alla Città Metropolitana di Firenze.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

