Legge regionale 16 giugno 2026, n. 9
Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 25 giugno 2026
Art. 27
Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso. Modifiche all’articolo 145 della l.r. 61/2024
1. Il comma 3 dell’articolo 145 della l.r. 61/2024 è abrogato.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 145 della l.r. 61/2024 , è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Alle attività di albergo diffuso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 144, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies relative al mutamento della destinazione d’uso e alla reversibilità alla destinazione residenziale, intendendosi il riferimento all’articolo 41 sostituito dal riferimento all’articolo 47.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

