Legge regionale 16 giugno 2026, n. 9
Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 25 giugno 2026
Art. 26
Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all’articolo 144 della l.r. 61/2024
1. Il comma 2 dell’articolo 144 della l.r. 61/2024 è sostituito dal seguente:
“
2. Coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attività in deroga a quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
2 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 4, non si applicano alle residenze d’epoca in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
”.3. Il comma 3 dell’articolo 144 della l.r. 61/2024 è sostituito dal seguente:
“
3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, non si applicano alle attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) mutamento della titolarità o della gestione della struttura, fatta salva l’ipotesi di riassunzione della gestione da parte del titolare originario;
b) mutamento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile o unità immobiliare interessata, fatta salva l’ipotesi in cui il mutamento avvenga in costanza del rapporto di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
”.4. Dopo il comma 3 dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
3 bis. Le condizioni di cui al comma 3 si applicano sia alle attività esercitate da persone fisiche sia alle attività esercitate in forma societaria o mediante altri soggetti collettivi.
”.5. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
3 ter. Per le attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta ferma la possibilità di procedere, entro il 30 giugno 2027, al mutamento della destinazione d'uso verso la destinazione turistico-ricettiva, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. Tale possibilità permane anche al verificarsi, entro il medesimo termine, di una delle condizioni di cui al comma 3.
”.6. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
3 quater. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, si applicano, a far data dal 31 dicembre 2027, alle attività di cui all’articolo 41, comma 1, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2026.
”.7. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
3 quinquies. Per le attività di cui all’articolo 41 avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2026 è sempre consentita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la reversibilità all’originaria destinazione d’uso residenziale richiesta dal proprietario o altro avente titolo sull’immobile o unità immobiliare interessata, in caso di cessazione degli effetti del contratto di locazione immobiliare stipulato con il titolare o gestore della struttura ricettiva per il quale è stato ottenuto il mutamento della destinazione d’uso, oppure di cessazione dell’attività del medesimo.
”.8. Il comma 4 dell’articolo 144 della l.r. 61/2024 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

