Legge regionale 16 giugno 2026, n. 9
Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 25 giugno 2026
Art. 2
Turismo accessibile. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 61/2024 , dopo le parole: “
o con comprovate forme di intolleranza alimentare
” sono inserite le seguenti: “
, agli anziani e ai genitori con passeggino,
”.2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 61/2024 è sostituito dal seguente:
“
4. Per la stessa finalità di cui al comma 3, chi esercita la locazione per finalità turistiche, sia in forma imprenditoriale, sia non imprenditoriale, comunica le informazioni sull'accessibilità con la SCIA di cui all’articolo 61 o la comunicazione di cui all’articolo 60.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

