Legge regionale 16 giugno 2026, n. 9
Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 25 giugno 2026
Art. 16
Definizione dell’attività di guida alpina. Inserimento dell’articolo 125 bis nella l.r. 61/2024
1. Dopo l’articolo 125 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
Art.125 bis - Definizione dell'attività di guida alpina
1. L’attività della guida alpina è definita dagli articoli 2 e 3
della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).
”.
della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

