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Legge regionale 16 giugno 2026, n. 9

Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 25 giugno 2026





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto Sito esternol’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), o), v) e z) dello Statuto ;


Vista la Sito esternolegge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina);


Vista la Sito esternolegge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'Sito esternoarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);


Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);


Visto il parere favorevole con condizioni, espresso all’unanimità dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’8 maggio 2026;


Visto il parere favorevole espresso dalla Quarta Commissione consiliare nella seduta del 3 giugno 2026;


Considerato quanto segue:


1. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196/2025, che ha dichiarato illegittime le norme sull’accompagnatore turistico e la guida ambientale ed ha parzialmente inciso quelle riguardanti il maestro di sci e la guida alpina, si rende necessario intervenire su alcune disposizioni relative a quest’ultime due professioni, al fine di recepire nel testo le formulazioni suggerite dalla Corte costituzionale;


2. si introduce la disciplina di livello regionale per la figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, originariamente prevista dalla Sito esternolegge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) e recentemente modificata dalla Sito esternolegge 2 dicembre 2025, n. 182 (Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese);


3. si semplificano alcune previsioni in materia di informazioni sull’accessibilità delle locazioni turistiche, di subingresso per le strutture ricettive, di comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale; si interviene sulle disposizioni inerenti alla cessazione delle attività, nel segno della regolazione degli effetti della cessazione medesima; si interviene altresì puntualmente su due aspetti inerenti alla previsione dei criteri e limiti all’attività di locazione turistica breve;


4. in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 41 della l.r. 61/2024 , è emersa l’esigenza di disciplinare in modo più puntuale il regime transitorio applicabile alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2024 . Pertanto, in primo luogo, anche in considerazione della salvaguardia dei diritti acquisiti in base alla legge previgente, si elimina la previsione dell’obbligo del dimezzamento della capacità ricettiva massima per affittacamere e bed and breakfast ubicati in uno stesso edificio.

In secondo luogo, anche al fine di accogliere il parere, favorevole ma condizionato, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’8 maggio 2026, è necessario assicurare un graduale adeguamento al nuovo assetto normativo, differenziando il “dies a quo” dell’applicabilità dell’articolo 41, comma 3, della l.r. 61/2024 , in ragione del momento di avvio dell’attività, in modo da garantire, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, la tutela dell’affidamento degli operatori economici e la continuità delle attività esercitate. Le deroghe previste per le attività in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2024 hanno carattere temporalmente limitato, essendo destinate a cessare al verificarsi di eventi idonei a segnare una discontinuità nell’esercizio dell’attività stessa o della titolarità dell’immobile, ferma restando la previsione di una finestra temporale volta a favorire il progressivo allineamento delle medesime attività alla destinazione turistico-ricettiva anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali.

Per le attività avviate in un limitato arco temporale successivo alla entrata in vigore della l.r. 61/2024 , è invece previsto un termine differito per l’applicazione dell’articolo 41, comma 3, della stessa, al fine di evitare effetti distorsivi del mercato e di garantire condizioni di concorrenza eque fra operatori. Relativamente a queste, è consentito il ripristino della originaria destinazione d’uso residenziale in caso di cessazione dell’attività o del titolo giuridico che ne ha legittimato l’esercizio;


5. in analogia a quanto previsto per le strutture ricettive con le caratteristiche della civile abitazione, si rende necessario intervenire anche sulle disposizioni transitorie riguardo al mutamento della destinazione d’uso degli alloggi, nonché dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, facenti parte dell’albergo diffuso;


6. il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico ricettivo per le strutture esistenti al momento dell’entrata in vigore della l.r. 61/2024 che, come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186/2025, porta a far coincidere la situazione di fatto con quella di diritto, non altera il carico urbanistico che deriva dalla presenza di immobili che, pur avendo destinazione residenziale, hanno una capacità ricettiva proporzionata alla loro destinazione effettiva, che è turistico ricettiva;


7. si rendono necessari due interventi correttivi: il primo, sull’articolo abrogativo delle norme previgenti la l.r. 61/2024 , con un’interpretazione autentica riguardo ad una disposizione, estranea alla medesima l.r. 61/2024 , inerente invece alla rete escursionistica di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche); il secondo riguarda la somministrazione nelle strutture alberghiere, disciplinata dalla l.r. 62/2018 , allineandone la formulazione alle sopravvenute disposizioni della l.r. 61/2024 ;


8. le condizioni espresse dal Consiglio delle autonomie locali sono state sostanzialmente accolte, con conseguente modifica del testo;


9. è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dato che l’articolo 144 della l.r. 61/2024 attualmente vigente prevede il termine del 30 giugno 2026 per ottemperare al cambio di destinazione d’uso degli immobili adibiti ad attività ricettiva e per poter continuare a gestire in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.