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Legge regionale 16 giugno 2026, n. 9

Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 25 giugno 2026

CAPO III
Norme finali
Art. 29
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 148 della l.r. 61/2024 si intende non riferita alla funzione di tenuta del catasto della Rete escursionistica Toscana, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), che continua ad essere attribuita ai comuni capoluogo di provincia e alla Città Metropolitana di Firenze.
Art. 30
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.