Legge regionale 20 maggio 2026, n. 7
Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 maggio 2026
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Visto il parere favorevole della Commissione regionale pari opportunità espresso nella seduta dell’11 dicembre 2025;
Considerato quanto segue:
1. al fine di bilanciare l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocatura regionale con l’esigenza di razionalizzare l’articolazione organizzativa della Giunta regionale, si dispone la configurazione dell’Avvocatura come struttura dirigenziale equiparata a settore e collocata all’esterno delle strutture di vertice della Giunta regionale, ivi compresa la Direzione generale;
2. in conseguenza di quanto previsto al precedente numero 1, si istituisce la figura del dirigente avvocato, provvedendo contestualmente a definirne i requisiti, nell’esercizio delle funzioni esplicitate nella l.r. 63/2005 ;
3. si introducono, inoltre, circoscritte modifiche di carattere organizzativo concernenti il Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, con l'esclusiva finalità di introdurre un limite massimo al trattamento economico del responsabile e di adeguare le disposizioni sulla tipologia di personale che può essere assegnato alla relativa struttura;
4. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 1
Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2009
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), dopo le parole: “
strutture di vertice dell’amministrazione
” sono inserite le seguenti: “
e all’Avvocatura regionale
”.2. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: “
e dell'Avvocato generale, di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale)
”.3. Alla fine della lettera h bis) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “
, e del dirigente avvocato, di cui all’articolo 5 bis.
”.Art. 2
Struttura organizzativa. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2009
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1/2009 le parole: “
e Avvocatura regionale
” sono soppresse.2. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 1/2009 è abrogato.
3. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 1/2009 le parole: “
, le direzioni e l’Avvocatura regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
e le direzioni
”.4. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
“
4 bis. L’esercizio delle funzioni e delle attribuzioni di cui alla l.r. 63/2005 è affidato all’Avvocatura regionale, struttura di livello dirigenziale equiparata a settore, dotata di autonomia e indipendenza rispetto alle strutture di vertice di cui al comma 3. Per l’esercizio delle funzioni di carattere gestionale di cui all’articolo 9, l’Avvocatura regionale riferisce alla Direzione generale.
”.Art. 3
Direttore generale. Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 1/2009
1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
dell’amministrazione
” sono inserite le seguenti: “
e all’Avvocatura regionale
”.2. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
delle direzioni
” sono inserite le seguenti: “
e dell’Avvocatura regionale
”.3. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
lettera a),
” sono inserite le seguenti: “
e dell’Avvocatura regionale, limitatamente alle attività gestionali di cui all’articolo 9,
”.4. Alla lettera k) del comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
all’articolo 40
” sono inserite le seguenti: “
e del dirigente avvocato di cui all’articolo 5 bis,
”.5. Dopo la lettera m) del comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 1/2009 è inserita la seguente:
“
m bis) adotta i provvedimenti di natura organizzativa, attuativi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, nei confronti dell’Avvocatura regionale, nel rispetto dell’autonomia ed indipendenza della struttura e delle competenze ad essa affidate ai sensi della l.r. 63/2005 ;
”.Art. 4
Comitato di direzione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale e dai direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1. Il dirigente avvocato di cui all’articolo 5 bis partecipa alle sedute del Comitato nelle ipotesi di trattazione di argomenti di sua competenza.”.
Art. 5
Dirigente avvocato. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“
Art. 5 bis - Dirigente avvocato
1. All’Avvocatura regionale è preposto un dirigente avvocato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, con un incarico di durata non inferiore a tre anni né superiore a cinque, rinnovabile.
2. Il dirigente avvocato può essere scelto fra dirigenti di ruolo regionali o di altre amministrazioni pubbliche che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.
3. Il dirigente avvocato può essere scelto anche tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, maturati in posizioni dirigenziali o nell’area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private o tra soggetti che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
4. Al dirigente avvocato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le funzioni del responsabile di settore, di cui all’articolo 9.
5. In caso di assenza temporanea il dirigente avvocato è sostituito, per l’esercizio delle attività gestionali di cui all’articolo 9, da altro direttore o dirigente individuato dal Direttore generale. Per l’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 3 della l.r. 63/2005 , il Direttore generale può individuare come sostituto, un avvocato dell’Avvocatura regionale.
6. In caso di vacanza dell’incarico di dirigente avvocato, il Direttore generale, per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta, attribuisce ad un altro direttore o dirigente da lui individuato l’esercizio delle funzioni gestionali di cui all’articolo 9. Per l’esercizio delle attribuzioni di cui alla l.r. 63/2005 , il Direttore generale si avvale di uno o più avvocati dell’Avvocatura regionale.
”.Art. 6
Direttore. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2009
1. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 7
Soggetti delegati al trattamento dei dati personali. Modifiche all’articolo 9 bis della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 9 bis della l.r. 1/2009 le parole: “
all’Avvocato generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
al dirigente avvocato
”.Art. 8
Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009
1. Il comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 9
Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009
1. Il comma 2 bis dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 10
Soggetti della valutazione. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 1/2009 le parole: “
dell’Avvocato generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
del dirigente avvocato
”.Art. 11
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 1/2009
1. Al comma 10 dell’articolo 42 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
del Presidente,
” sono inserite le seguenti: “
e del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale
”.Art. 12
Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1.1 dell’articolo 44 della l.r. 1/2009 è abrogato.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)
Art. 13
Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 63/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), le parole: “
l’Avvocato generale di cui all’articolo 3 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
il dirigente avvocato, di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
”.2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 63/2005 le parole: “
L’Avvocato generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il dirigente avvocato
”.Art. 14
Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 63/2005
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 63/2005 la parola: “
generali
” è soppressa.2. Nell’alinea del comma 3 bis dell’articolo 3 della l.r. 63/2005 le parole: “
L’Avvocato generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il dirigente avvocato
”.Art. 15
Compensi professionali. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 63/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 63/2005 le parole: “
L’Avvocato generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il dirigente avvocato
”.Art. 16
Relazione al Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 63/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 63/2005 le parole: “
dall’Avvocato generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal dirigente avvocato
”.Art. 17
Avvocato generale. Abrogazione dell’articolo 3 bis della l.r. 63/2005
1. L’articolo 3 bis della l.r. 63/2005 è abrogato.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 18
Norma finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 1, della presente legge, stimati in euro 380,00 per l’anno 2026 ed euro 650,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse già disponibili sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026–2028.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dall’attuazione delle restanti disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed all’attuazione delle disposizioni ivi contenute si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

