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Legge regionale 20 maggio 2026, n. 7

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 maggio 2026

Art. 5
Dirigente avvocato. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Dirigente avvocato
1. All’Avvocatura regionale è preposto un dirigente avvocato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, con un incarico di durata non inferiore a tre anni né superiore a cinque, rinnovabile.
2. Il dirigente avvocato può essere scelto fra dirigenti di ruolo regionali o di altre amministrazioni pubbliche che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.
3. Il dirigente avvocato può essere scelto anche tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, maturati in posizioni dirigenziali o nell’area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private o tra soggetti che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
4. Al dirigente avvocato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le funzioni del responsabile di settore, di cui all’articolo 9.
5. In caso di assenza temporanea il dirigente avvocato è sostituito, per l’esercizio delle attività gestionali di cui all’articolo 9, da altro direttore o dirigente individuato dal Direttore generale. Per l’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 3 della l.r. 63/2005 , il Direttore generale può individuare come sostituto, un avvocato dell’Avvocatura regionale.
6. In caso di vacanza dell’incarico di dirigente avvocato, il Direttore generale, per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta, attribuisce ad un altro direttore o dirigente da lui individuato l’esercizio delle funzioni gestionali di cui all’articolo 9. Per l’esercizio delle attribuzioni di cui alla l.r. 63/2005 , il Direttore generale si avvale di uno o più avvocati dell’Avvocatura regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.