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Legge regionale 20 maggio 2026, n. 7

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 maggio 2026

Art. 3
Direttore generale. Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 1/2009
1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
dell’amministrazione
” sono inserite le seguenti: “
e all’Avvocatura regionale
”.
2. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
delle direzioni
” sono inserite le seguenti: “
e dell’Avvocatura regionale
”.
3. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
lettera a),
” sono inserite le seguenti: “
e dell’Avvocatura regionale, limitatamente alle attività gestionali di cui all’articolo 9,
”.
4. Alla lettera k) del comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
all’articolo 40
” sono inserite le seguenti: “
e del dirigente avvocato di cui all’articolo 5 bis,
”.
m bis) adotta i provvedimenti di natura organizzativa, attuativi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, nei confronti dell’Avvocatura regionale, nel rispetto dell’autonomia ed indipendenza della struttura e delle competenze ad essa affidate ai sensi della l.r. 63/2005 ;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.