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Legge regionale 20 maggio 2026, n. 7

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 maggio 2026

Art. 2
Struttura organizzativa. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2009
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1/2009 le parole: “
e Avvocatura regionale
” sono soppresse.
3. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 1/2009 le parole: “
, le direzioni e l’Avvocatura regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
e le direzioni
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
4 bis. L’esercizio delle funzioni e delle attribuzioni di cui alla l.r. 63/2005 è affidato all’Avvocatura regionale, struttura di livello dirigenziale equiparata a settore, dotata di autonomia e indipendenza rispetto alle strutture di vertice di cui al comma 3. Per l’esercizio delle funzioni di carattere gestionale di cui all’articolo 9, l’Avvocatura regionale riferisce alla Direzione generale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.