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Legge regionale 20 maggio 2026, n. 7

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 maggio 2026

Art. 1
Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2009
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), dopo le parole: “
strutture di vertice dell’amministrazione
” sono inserite le seguenti: “
e all’Avvocatura regionale
”.
2. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: “
e dell'Avvocato generale, di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale)
”.
3. Alla fine della lettera h bis) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “
, e del dirigente avvocato, di cui all’articolo 5 bis.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.