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Legge regionale 20 maggio 2026, n. 7

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 maggio 2026





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il parere favorevole della Commissione regionale pari opportunità espresso nella seduta dell’11 dicembre 2025;


Considerato quanto segue:


1. al fine di bilanciare l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocatura regionale con l’esigenza di razionalizzare l’articolazione organizzativa della Giunta regionale, si dispone la configurazione dell’Avvocatura come struttura dirigenziale equiparata a settore e collocata all’esterno delle strutture di vertice della Giunta regionale, ivi compresa la Direzione generale;


2. in conseguenza di quanto previsto al precedente numero 1, si istituisce la figura del dirigente avvocato, provvedendo contestualmente a definirne i requisiti, nell’esercizio delle funzioni esplicitate nella l.r. 63/2005 ;


3. si introducono, inoltre, circoscritte modifiche di carattere organizzativo concernenti il Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, con l'esclusiva finalità di introdurre un limite massimo al trattamento economico del responsabile e di adeguare le disposizioni sulla tipologia di personale che può essere assegnato alla relativa struttura;


4. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.