Legge regionale 20 maggio 2026, n. 7
Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 maggio 2026
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 18
Norma finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 1, della presente legge, stimati in euro 380,00 per l’anno 2026 ed euro 650,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse già disponibili sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026–2028.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dall’attuazione delle restanti disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed all’attuazione delle disposizioni ivi contenute si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

